(Norme-art. 251)
                              Art. 251 
            (Durata delle misure cautelari e restituzione 
                           della cauzione) 
  1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si  trova  in
stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni  del  codice
sui termini di durata della custodia  stessa  calcolati  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della
custodia cautelare non puo' superare i termini previsti  dalle  norme
del codice abrogato. 
  2.  Le  misure  previste  dall'articolo  282  comma  1  del  codice
abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del
codice, sono revocate quando dalla  loro  esecuzione  e'  decorso  un
periodo di tempo pari a quello indicato nell'articolo 308 comma 1 del
codice. 
  3. Se alla data di entrata  in  vigore  del  codice  non  e'  stata
pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero  quella  prevista
dal comma 6 dell'articolo 292 del codice  abrogato,  la  cauzione  e'
restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi e i fideiussori
sono liberati.