Art. 251 
 
(Modalita' straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici  presso
                     il Ministero della salute) 
 
  1.Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della  necessita'
di  assicurare  tempestivamente  i  controlli   sanitari   presso   i
principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  dopo  le  parole:  "a  tempo
indeterminato" sono aggiunti le seguenti: ", ovvero mediante concorsi
per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita' telematica
e decentrata. Al termine del periodo  di  prova,  cui  sono  soggetti
anche coloro che lo abbiano gia' superato  in  medesima  qualifica  e
profilo  professionale   presso   altra   amministrazione   pubblica,
l'assunzione e' condizionata alla valutazione con esito  positivo  di
un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate
dai relativi bandi di concorso". 
  2. Le prove  dei  concorsi  pubblici  per  il  reclutamento  di  40
dirigenti sanitari medici, 12  dirigenti  sanitari  veterinari  e  91
funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e  nei  luoghi  di
lavoro, avviati ai sensi dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie  speciale  -  del  27  settembre
2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono  essere  concluse,
previa riapertura dei termini per la presentazione delle  domande  di
partecipazione, anche con le modalita'  di  cui  all'articolo  249  e
mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero  della
salute e'  autorizzato,  altresi',  ad  assumere,  mediante  concorso
pubblico espletato anche con le modalita' di cui all'articolo 247,  7
ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III,  posizione  economica
F1,  nell'ambito  del  contingente  di  80   unita'   gia'   previsto
dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483,  24
settembre 2004,  n.  272  e  9  maggio  1994,  n.  487,  e'  altresi'
autorizzato a reclutare il personale di  cui  all'articolo  1,  comma
5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  limitatamente  ai
dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti  sanitari,  mediante
concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi  anche  con
le modalita' di cui all'articolo  249.  Al  termine  del  periodo  di
prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in
medesima   qualifica   e   profilo   professionale    presso    altra
amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in
ruolo e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame
teorico-pratico, di una prova scritta e di  una  prova  orale,  sulle
materie individuate dai relativi bandi di concorso.