ART. 252 
                    (siti di interesse nazionale) 
 
  1. I siti di interesse nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  sono
individuabili  in  relazione  alle  caratteristiche  del  sito,  alle
quantita' e  pericolosita'  degli  inquinanti  presenti,  al  rilievo
dell'impatto  sull'ambiente  circostante  in   termini   di   rischio
sanitario ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i  beni  culturali
ed ambientali. 
  2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale  si  provvede
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con le regioni interessate, secondo i  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori,
compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; 
    b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    c) il rischio sanitario ed ambientale  che  deriva  dal  rilevato
superamento delle concentrazioni soglia  di  rischio  deve  risultare
particolarmente elevato in ragione della densita' della popolazione o
dell'estensione dell'area interessata; 
    d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento  dell'area
deve essere rilevante; 
    e) la contaminazione deve costituire un rischio  per  i  beni  di
interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; 
    f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi  nel
territorio di piu' regioni. 
  3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni,  le
province,  le  regioni  e  gli  altri  enti  locali,  assicurando  la
partecipazione dei responsabili nonche' dei proprietari delle aree da
bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. 
  4. La procedura di bonifica di cui all'articolo  242  dei  siti  di
interesse nazionale  e'  attribuita  alla  competenza  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio,  sentito  il  Ministero
delle attivita' produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio puo' avvalersi anche dell'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali
per  la  protezione  dell'ambiente  delle   regioni   interessate   e
dell'Istituto  superiore  di  sanita'  nonche'  di   altri   soggetti
qualificati pubblici o privati. 
  5. Nel  caso  in  cui  il  responsabile  non  provveda  o  non  sia
individuabile  oppure  non  provveda   il   proprietario   del   sito
contaminato ne'  altro  soggetto  interessato,  gli  interventi  sono
predisposti  dal  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
territorio, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione  dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanita'  e
dell'E.N.E.A.  nonche'  di  altri  soggetti  qualificati  pubblici  o
privati. 
  6.  L'autorizzazione  del  progetto  e  dei   relativi   interventi
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni,  i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e  gli  assensi  previsti
dalla  legislazione  vigente,  ivi  compresi,  tra  l'altro,   quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti  e  delle
attrezzature  necessarie  alla  loro   attuazione.   L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta  dichiarazione
di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
  7. Se il progetto prevede la realizzazione di  opere  sottoposte  a
procedura di valutazione di impatto  ambientale,  l'approvazione  del
progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. 
  8.   In   attesa   del   perfezionamento   del   provvedimento   di
autorizzazione di cui ai commi precedenti,  completata  l'istruttoria
tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio puo'
autorizzare in via provvisoria, su  richiesta  dell'interessato,  ove
ricorrano  motivi  d'urgenza  e  fatta  salva  l'acquisizione   della
pronuncia positiva del giudizio  di  compatibilita'  ambientale,  ove
prevista, l'avvio  dei  lavori  per  la  realizzazione  dei  relativi
interventi di bonifica, secondo il progetto  valutato  positivamente,
con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal
Ministro   dell'ambiente   e    della    tutela    del    territorio.
L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui  all'articolo
242, comma 7. 
  9. E' qualificato  sito  di  interesse  nazionale  ai  sensi  della
normativa  vigente  l'area  interessata  dalla  bonifica   della   ex
discarica delle Strillaie  (Grosseto).  Con  successivo  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  si  provvedera'
alla perimetrazione della predetta area. 
 
          Nota all'art. 252:
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 febbraio 2004, n.
          47,  reca:  "Codice  dei beni culturali e del paesaggio, ai
          sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.".