Art. 252.
                          Misure igieniche

  1.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per
tutte  le  attivita'  di  cui  all'articolo 246,  il datore di lavoro
adotta le misure appropriate affinche':
    a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:
      1)   chiaramente   delimitati   e  contrassegnati  da  appositi
cartelli;
      2)  accessibili  esclusivamente  ai  lavoratori  che vi debbano
accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
      3) oggetto del divieto di fumare;
    b) siano  predisposte  aree speciali che consentano ai lavoratori
di  mangiare  e  bere  senza  rischio di contaminazione da polvere di
amianto;
    c) siano  messi  a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti
di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
    d) detti  indumenti  di  lavoro  o protettivi restino all'interno
dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il
lavaggio  in  lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in
contenitori  chiusi,  qualora  l'impresa  stessa non vi provveda o in
caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo
le vigenti disposizioni;
    e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo
separato da quello destinato agli abiti civili;
    f) i  lavoratori  possano disporre di impianti sanitari adeguati,
provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
    g) l'equipaggiamento  protettivo  sia  custodito in locali a tale
scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano
prese  misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o
deteriorato prima di ogni utilizzazione.