Art. 252 
 
 Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
 
                    (art. 50, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Al presente titolo si applicano le disposizioni  di  cui  agli
articoli 9 e 10. 
    2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 90,
comma 6, del codice, le stazioni appaltanti affidano ai  soggetti  di
cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del
codice i servizi attinenti all'architettura ed  all'ingegneria  anche
integrata, concernenti la redazione  del  progetto  preliminare,  del
progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di  sicurezza
e  di  coordinamento  nonche'  le  attivita'   tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le  modalita'
previste dalle  disposizioni  della  presente  parte.  Sono  altresi'
affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto  delle  disposizioni
di    cui    all'articolo    130    del    codice,    le    attivita'
tecnico-amministrative  connesse  alla  direzione  dei   lavori,   il
coordinamento per la sicurezza in fase  di  esecuzione,  nonche'  gli
altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove  di
carico e controlli. 
    3. Quando la prestazione riguarda la progettazione di  lavori  di
particolare rilevanza sotto il  profilo  architettonico,  ambientale,
storico-artistico,  conservativo,  nonche'  tecnologico,   ai   sensi
dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  l),  le  stazioni   appaltanti
riportano nel bando di gara di aver  valutato,  in  via  preliminare,
l'opportunita'  di   applicare   la   procedura   del   concorso   di
progettazione o quella del concorso di idee  ai  sensi  dell'articolo
91, comma 5, del codice. 
    4. Ai fini della presente parte si intendono per: 
    a) prestazioni professionali  normali:  le  prestazioni  previste
dalle tariffe professionali come  prestazioni  tipiche  in  relazione
alle classi e categorie di lavori da progettare; 
    b) prestazioni professionali speciali:  le  prestazioni  previste
dalle tariffe professionali  non  ricomprese  in  quelle  considerate
normali; 
    c)   prestazioni   professionali   accessorie:   le   prestazioni
professionali non previste dalle tariffe professionali. 
    5. Nel caso di subappalto delle attivita' di cui all'articolo 91,
comma 3, del codice,  l'affidatario  della  progettazione  e'  tenuto
all'osservanza di quanto previsto dall'articolo 118 del codice. 
 
              Note all'art. 252 
              - Il  testo  dell'articolo  90,  comma  6,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono  affidare
          la  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo   ed
          esecutivo,   nonche'   lo    svolgimento    di    attivita'
          tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione,   ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,
          ovvero  di  difficolta'  di  rispettare   i   tempi   della
          programmazione dei lavori o  di  svolgere  le  funzioni  di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o di rilevanza architettonica o ambientale  o  in  caso  di
          necessita' di predisporre progetti  integrali,  cosi'  come
          definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto  di  una
          pluralita' di competenze, casi che devono essere  accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento.” 
              - Per il testo dell'articolo 90, comma  1  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art.48. 
              -  Il  testo  dell'articolo  130  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 130 (Direzione dei lavori) - 1. Per  l'esecuzione
          di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati  in
          appalto, le amministrazioni aggiudicatrici  sono  obbligate
          ad istituire un ufficio di direzione dei lavori  costituito
          da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. 
              2.  Qualora  le  amministrazioni   aggiudicatrici   non
          possano espletare, nei casi di cui all'articolo  90,  comma
          6, l'attivita' di direzione dei lavori,  essa  e'  affidata
          nell'ordine ai seguenti soggetti: 
              a) altre  amministrazioni  pubbliche,  previa  apposita
          intesa o convenzione di cui  all'articolo  30  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
              b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90,
          comma 6; 
              c) altri soggetti scelti con le procedure previste  dal
          presente  codice  per  l'affidamento  degli  incarichi   di
          progettazione.” 
              - Il testo dell'articolo 91, commi 3 e  5,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “3.  In  tutti  gli  affidamenti  di  cui  al  presente
          articolo l'affidatario non puo' avvalersi  del  subappalto,
          fatta eccezione per le  attivita'  relative  alle  indagini
          geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a  rilievi,
          a misurazioni e  picchettazioni,  alla  predisposizione  di
          elaborati specialistici e di  dettaglio,  con  l'esclusione
          delle relazioni geologiche, nonche' per la  sola  redazione
          grafica  degli  elaborati   progettuali.   Resta   comunque
          impregiudicata la responsabilita' del progettista. 
              4. (omissis) 
              5. Quando la prestazione riguardi la  progettazione  di
          lavori  di   particolare   rilevanza   sotto   il   profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare  la
          procedura del concorso di progettazione o del  concorso  di
          idee.” 
              -  Il  testo  dell'articolo  118  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 118 (Subappalto, attivita' che non  costituiscono
          subappalto e tutela del lavoro) - 1. I soggetti  affidatari
          dei contratti di cui al  presente  codice  sono  tenuti  ad
          eseguire in proprio le opere o  i  lavori,  i  servizi,  le
          forniture compresi nel contratto.  Il  contratto  non  puo'
          essere ceduto, a pena di nullita',  salvo  quanto  previsto
          nell'articolo 116. 
              2. La stazione appaltante e'  tenuta  ad  indicare  nel
          progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e,  per
          i lavori, la categoria prevalente con il relativo  importo,
          nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte  le  altre
          lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
          importo.  Tutte  le  prestazioni  nonche'  lavorazioni,   a
          qualsiasi categoria  appartengano,  sono  subappaltabili  e
          affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
          categoria prevalente, con il regolamento,  e'  definita  la
          quota  parte  subappaltabile,   in   misura   eventualmente
          diversificata a seconda delle  categorie  medesime,  ma  in
          ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i  servizi
          e  le  forniture,  tale  quota  e'   riferita   all'importo
          complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni: 
              1)  che   i   concorrenti   all'atto   dell'offerta   o
          l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
          all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori  o  le
          parti di opere ovvero i servizi e le forniture o  parti  di
          servizi e forniture che intendono subappaltare o  concedere
          in cottimo; 
              2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
          di subappalto presso la stazione  appaltante  almeno  venti
          giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
          delle relative prestazioni; 
              3)  che  al  momento  del  deposito  del  contratto  di
          subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti  dal   presente   codice   in   relazione   alla
          prestazione   subappaltata   e   la    dichiarazione    del
          subappaltatore  attestante  il   possesso   dei   requisiti
          generali di cui all'articolo 38; 
              4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
          subappalto o  del  cottimo,  alcuno  dei  divieti  previsti
          dall'articolo 10 della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni. 
              3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica  che
          provvedera' a corrispondere direttamente al  subappaltatore
          o al cottimista l'importo dovuto per le  prestazioni  dagli
          stessi eseguite o, in alternativa,  che  e'  fatto  obbligo
          agli affidatari di trasmettere, entro  venti  giorni  dalla
          data di ciascun pagamento effettuato  nei  loro  confronti,
          copia delle fatture quietanzate relative  ai  pagamenti  da
          essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
          con l'indicazione delle ritenute  di  garanzia  effettuate.
          Qualora  gli  affidatari   non   trasmettano   le   fatture
          quietanziate del subappaltatore o del cottimista  entro  il
          predetto  termine,  la  stazione  appaltante  sospende   il
          successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
          pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla  stazione
          appaltante  la  parte  delle   prestazioni   eseguite   dal
          subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione  del
          relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
              4. L'affidatario deve  praticare,  per  le  prestazioni
          affidate  in  subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari
          risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  non  superiore
          al venti per cento.  L'affidatario  corrisponde  gli  oneri
          della sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              5. Per i lavori, nei cartelli esposti  all'esterno  del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al  comma
          2, n. 3). 
              6. L'affidatario e' tenuto ad  osservare  integralmente
          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
          prestazioni;   e',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  e
          antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al  comma
          7. Ai fini del pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei
          lavori o dello stato finale dei  lavori,  l'affidatario  e,
          suo     tramite,     i      subappaltatori      trasmettono
          all'amministrazione o ente committente il  documento  unico
          di regolarita' contributiva. 
              6-bis. Al fine di contrastare il  fenomeno  del  lavoro
          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
          contratto  affidato.  Tale  congruita',  per  i  lavori  e'
          verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto  a
          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali. 
              7. I piani di sicurezza di cui  all'articolo  131  sono
          messi a disposizione delle  autorita'  competenti  preposte
          alle  verifiche  ispettive  di  controllo   dei   cantieri.
          L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di  tutti
          i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di  rendere
          gli specifici  piani  redatti  dai  singoli  subappaltatori
          compatibili tra loro e coerenti  con  il  piano  presentato
          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
          o di consorzio, detto obbligo  incombe  al  mandatario.  Il
          direttore tecnico di cantiere e' responsabile del  rispetto
          del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
          nell'esecuzione dei lavori. 
              8. L'affidatario che si avvale  del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma  dell'articolo
          2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta; tale termine  puo'  essere  prorogato  una  sola
          volta, ove ricorrano giustificati  motivi.  Trascorso  tale
          termine senza che si sia  provveduto,  l'autorizzazione  si
          intende concessa. Per i subappalti  o  cottimi  di  importo
          inferiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,  i  termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'. 
              9.   L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
              10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e  9
          si applicano anche  ai  raggruppamenti  temporanei  e  alle
          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
          prestazioni  scorporabili,  nonche'  alle  associazioni  in
          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
          direttamente  le  prestazioni  assunte   in   appalto;   si
          applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
          opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata. 
              11.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato
          subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto  attivita'
          ovunque espletate che richiedono l'impiego  di  manodopera,
          quali le forniture con posa in opera e i noli a  caldo,  se
          singolarmente  di  importo  superiore  al   2   per   cento
          dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di   importo
          superiore a 100.000 euro e qualora  l'incidenza  del  costo
          della manodopera e del personale sia superiore  al  50  per
          cento  dell'importo   del   contratto   da   affidare.   Il
          subappaltatore  non  puo'  subappaltare  a  sua  volta   le
          prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
          impianti e di strutture  speciali  da  individuare  con  il
          regolamento; in tali casi il  fornitore  o  subappaltatore,
          per la posa in opera o  il  montaggio,  puo'  avvalersi  di
          imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
          dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto  obbligo
          all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
          tutti   i   sub-contratti   stipulati   per    l'esecuzione
          dell'appalto, il nome  del  sub-contraente,  l'importo  del
          contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura
          affidati. 
              12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti,  le
          seguenti categorie di forniture  o  servizi,  per  le  loro
          specificita', non si configurano come attivita' affidate in
          subappalto: 
              a) l'affidamento di attivita' specifiche  a  lavoratori
          autonomi; 
              b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.”