(Norme-art. 252)
                              Art. 252 
           (Infermita' di mente sopravvenuta all'imputato) 
  1. Quando l'imputato si trova ricoverato per  infermita'  di  mente
sopravvenuta a norma dell'articolo 88  del  codice  abrogato  o  tale
infermita' e' accertata  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del  codice,  si  osservano  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice. 
  2. I provvedimenti previsti dall'articolo 73 commi 1,  2  e  3  del
codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.