Art. 253 
 
                Limiti alla partecipazione alle gare 
 
                    (art. 51, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare  alla  medesima
gara per l'affidamento di un appalto di servizi di  cui  all'articolo
252, in piu' di un raggruppamento temporaneo  ovvero  di  partecipare
singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di
un consorzio stabile. 
    2. Il medesimo  divieto  sussiste  per  i  liberi  professionisti
qualora partecipi  alla  stessa  gara,  sotto  qualsiasi  forma,  una
societa' di professionisti o una societa' di ingegneria  delle  quali
il professionista e' amministratore, socio, dipendente, consulente  o
collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo  254,  comma
3, e articolo 255, comma 1. 
    3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara
di entrambi i concorrenti. 
    4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura e' articolata su base locale l'ambito territoriale previsto
dall'articolo 90, comma 4,  del  codice  si  riferisce  alle  singole
articolazioni territoriali. 
    5.  Ai  sensi  dell'articolo  90,  comma   7,   del   codice,   i
raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1,
lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza
di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello  Stato  membro
dell'Unione Europea di  residenza.  Ferma  restando  l'iscrizione  al
relativo   albo   professionale   il   progettista    presente    nel
raggruppamento puo' essere: 
    a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90,  comma  1,
lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato; 
    b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90,  comma  1,
lettere e)  e  f),  del  codice,  un  amministratore,  un  socio,  un
dipendente, un consulente su  base  annua  che  abbia  fatturato  nei
confronti della societa' una quota superiore  al  50  per  cento  del
proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. 
    c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90,  comma  1,
lettera  f-bis),  del  codice,  un  soggetto  avente  caratteristiche
equivalenti, conformemente  alla  legislazione  vigente  nello  Stato
membro dell'Unione europea in cui e' stabilito  il  soggetto  di  cui
all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis),  del  codice,  ai  soggetti
indicati  alla  lettera  a),  se  libero  professionista  singolo   o
associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. 
 
              Note all'art. 253 
              - Il testo dell'articolo 90, commi 1, 4 e 7, del citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  90  (Progettazione  interna  ed   esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici) - 1. Le prestazioni relative  alla  progettazione
          preliminare, definitiva ed  esecutiva  di  lavori,  nonche'
          alla direzione dei lavori  e  agli  incarichi  di  supporto
          tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile  del
          procedimento e del dirigente competente alla formazione del
          programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: 
              a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
              b)  dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e  di
          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e
          unioni, le comunita' montane, le aziende  unita'  sanitarie
          locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione  e  gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267; 
              c) dagli organismi di altre  pubbliche  amministrazioni
          di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
          legge; 
              d) da liberi professionisti singoli od associati  nelle
          forme di cui alla  legge  23  novembre  1939,  n.  1815,  e
          successive modificazioni,  ivi  compresi,  con  riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni  mobili   e   delle   superfici   decorate   di   beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa; 
              e) dalle societa' di professionisti; 
              f) dalle societa' di ingegneria; 
              f-bis)  da  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  ed
          architettura di cui alla categoria 12  dell'allegato  II  A
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
              g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti
          di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e  h)  ai  quali  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in  quanto
          compatibili; 
              h) da consorzi stabili di societa' di professionisti  e
          di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
          non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore
          dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di
          tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso  di
          operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
          dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a piu' di un
          consorzio stabile. Ai fini della partecipazione  alle  gare
          per l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
          tecnico-amministrative  ad  essa  connesse,  il   fatturato
          globale in servizi di ingegneria e architettura  realizzato
          da ciascuna societa'  consorziata  nel  quinquennio  o  nel
          decennio  precedente   e'   incrementato   secondo   quanto
          stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente  legge;
          ai consorzi stabili di  societa'  di  professionisti  e  di
          societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
          disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e  di  cui
          all'articolo 253, comma 8. 
              2. -3. (omissis) 
              4. I progetti redatti dai soggetti di cui al  comma  1,
          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.
          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  e   successive   modificazioni,   se   non
          conseguenti ai rapporti d'impiego. 
              5. -6. (omissis) 
              7.  Indipendentemente  dalla   natura   giuridica   del
          soggetto affidatario dell'incarico di cui al  comma  6,  lo
          stesso deve essere  espletato  da  professionisti  iscritti
          negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti   ordinamenti
          professionali, personalmente responsabili e nominativamente
          indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
          specificazione     delle     rispettive      qualificazioni
          professionali.  Deve  inoltre   essere   indicata,   sempre
          nell'offerta,     la     persona     fisica      incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il regolamento definisce le  modalita'  per  promuovere  la
          presenza  anche  di  giovani  professionisti   nei   gruppi
          concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
          concorsi  di  progettazione,  concorsi  di  idee.  All'atto
          dell'affidamento dell'incarico deve  essere  dimostrata  la
          regolarita' contributiva del soggetto affidatario.”