Art. 254 
 
               Requisiti delle societa' di ingegneria 
 
                    (art. 53, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Ai  fini  dell'affidamento  dei  servizi  disciplinati  dalla
presente parte, le societa' di ingegneria sono tenute a  disporre  di
almeno un direttore tecnico,  con  funzioni  di  collaborazione  alla
definizione  degli  indirizzi  strategici   della   societa'   e   di
collaborazione e  controllo  sulle  prestazioni  svolte  dai  tecnici
incaricati  delle  progettazioni,  che  sia  dotato  di   laurea   in
ingegneria o architettura  o  in  una  disciplina  tecnica  attinente
all'attivita'   prevalente   svolta   dalla    societa',    abilitato
all'esercizio  della  professione  da  almeno  dieci   anni   nonche'
iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo  albo
professionale  previsto  dai  vigenti  ordinamenti  ovvero  abilitato
all'esercizio  della  professione  secondo   le   norme   dei   paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Al direttore  tecnico
o ad altro ingegnere o  architetto  da  lui  dipendente,  laureato  e
abilitato all'esercizio della professione, ed  iscritto  al  relativo
albo professionale, la societa' delega  il  compito  di  approvare  e
controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto
dell'affidamento;  l'approvazione  e   la   firma   degli   elaborati
comportano la solidale responsabilita' civile del direttore tecnico o
del delegato con  la  societa'  di  ingegneria  nei  confronti  della
stazione appaltante. 
    2. Il direttore tecnico e' formalmente consultato dall'organo  di
amministrazione della societa'  ogniqualvolta  vengono  definiti  gli
indirizzi relativi all'attivita' di  progettazione,  si  decidono  le
partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o  a  concorsi  di
idee o di progettazione, e comunque quando si  trattano  in  generale
questioni  relative  allo  svolgimento  di  studi  di   fattibilita',
ricerche,   consulenze,   progettazioni,   direzioni   dei    lavori,
valutazioni  di  congruita'  tecnico-economica  e  studi  di  impatto
ambientale. 
    3.  Le  societa'  di  ingegneria   predispongono   e   aggiornano
l'organigramma comprendente i soggetti direttamente  impiegati  nello
svolgimento  di  funzioni  professionali  e  tecniche,   nonche'   di
controllo della qualita' e in particolare: 
    a) i soci; 
    b) gli amministratori; 
    c) i dipendenti; 
    d) i consulenti su base  annua,  muniti  di  partiva  IVA  e  che
firmino il progetto,  ovvero  firmino  i  rapporti  di  verifica  del
progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di  direzione  lavori  e
che  abbiano  fatturato  nei  confronti  della  societa'  una   quota
superiore  al  cinquanta  per  cento  del  proprio  fatturato   annuo
risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 
    e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti  non  esercenti
arti e professioni. 
    L'organigramma riporta, altresi', l'indicazione delle  specifiche
competenze e responsabilita'. Se la societa' svolge  anche  attivita'
diverse  dalle  prestazioni  di  servizi  di  cui  all'articolo  252,
nell'organigramma sono  indicate  la  struttura  organizzativa  e  le
capacita'  professionali   espressamente   dedicate   alla   suddetta
prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito
allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di  cui
sopra, nonche'  ogni  loro  successiva  variazione,  sono  comunicati
all'Autorita' entro trenta giorni dall'approvazione dei  bilanci.  La
verifica     delle     capacita'     economiche     finanziarie     e
tecnico-organizzative della societa'  ai  fini  della  partecipazione
alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte
della struttura  dedicata  alla  progettazione.  L'indicazione  delle
attivita' diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica
sono comunicate all'Autorita'. 
    4. L'Autorita', su istanza delle societa' di  ingegneria,  chiede
al competente ufficio del  casellario  giudiziale,  relativamente  ai
direttori tecnici di cui al comma 1,  i  certificati  del  casellario
giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313,  oppure  le  visure  di  cui
all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 
 
              Note all'art. 254 
              - Il testo dell'articolo 21 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 14 novembre  2002,  n.  313  “Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle   sanzioni
          amministrative dipendenti da reato e dei  relativi  carichi
          pendenti.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  febbraio
          2003, n. 36, S.O. e' il seguente: 
              “Art. 21 (Certificato del casellario giudiziale  e  del
          casellario dei carichi  pendenti  acquisito  dall'autorita'
          giudiziaria) - 1. Per ragioni di giustizia, gli uffici  che
          esercitano la giurisdizione penale e  quelli  del  pubblico
          ministero acquisiscono dal sistema il certificato di  tutte
          le  iscrizioni  esistenti  riferite   ad   un   determinato
          soggetto. 
              2. Previa autorizzazione  del  giudice  procedente,  il
          pubblico  ministero  acquisisce  dal  sistema   lo   stesso
          certificato concernente la persona offesa dal  reato  o  il
          testimone, per le  finalita'  riconosciute  dal  codice  di
          procedura penale.” 
              - Il  testo  dell'articolo  33,  comma  1,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n. 313, e' il seguente: 
              “Art.  33  (Visura  delle  iscrizioni  da  parte  della
          persona o dell'ente interessato) - 1. La persona  o  l'ente
          interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta,  ma
          senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad  esso
          riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione  nei
          certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.”