Art. 254. Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi 1. Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai collegi delle accademie e dei conservatori eammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, da parte di chi abbia interesse, entro trenta giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 2. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Nota all'art. 254: - Il D.P.R. n. 1199/1971 reca: Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.