Art. 254 
 
(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione
              all'esercizio della professione forense) 
 
  1. Ai fini del completamento  delle  procedure  e  delle  attivita'
relative al concorso per esame a 300 posti  per  notaio  bandito  con
decreto dirigenziale 16 novembre 2018  e  all'esame  di  abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato bandito con  decreto  del
Ministro della giustizia 11 giugno 2019, e' consentita la  correzione
degli elaborati scritti con modalita' di collegamento a distanza,  ai
sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalita' di cui al comma 2. 
  2. Il  presidente  della  commissione  notarile  nominata  a  norma
dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166  e,  su
richiesta  motivata  dei  presidenti   delle   sottocommissioni   del
distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi
4 e 7, del regio decreto 27 novembre  1933  n.  1578,  il  presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma,  del
medesimo regio decreto possono autorizzare la  correzione  da  remoto
degli elaborati scritti, purche' siano mantenuti i  medesimi  criteri
di correzione gia' adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda
ai sensi del periodo  precedente,  il  presidente  della  commissione
notarile  e  i  presidenti  delle  sottocommissioni  per  l'esame  di
abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle
sedute, stabiliscono le modalita' telematiche con le quali effettuare
il collegamento a distanza e dettano  le  disposizioni  organizzative
volte a garantire la trasparenza, la collegialita', la correttezza  e
la riservatezza delle sedute, nonche' a  rispettare  le  prescrizioni
sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a  tutela
della  salute  dei  commissari  e  del  personale  amministrativo.  I
presidenti delle sottocommissioni per l'esame  di  abilitazione  alla
professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in
conformita'  ai  criteri  organizzativi  uniformi   stabiliti   dalla
commissione centrale. 
  3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5
del decreto legislativo  24  aprile  2006  n.  166  per  il  concorso
notarile   e,   su   richiesta   motivata   dei   presidenti    delle
sottocommissioni del distretto  di  Corte  d'appello,  il  presidente
della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma,  del
regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per  l'esame  di  abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare,  per
gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al
30 settembre 2020, lo svolgimento con modalita'  di  collegamento  da
remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo  le  disposizioni
di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la  sede  della
prova di esame, del presidente della commissione notarile o di  altro
componente da questi delegato, del presidente della  sottocommissione
per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonche' del
segretario della seduta e del candidato da  esaminare,  nel  rispetto
delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei  commissari  e  del
personale amministrativo. I  presidenti  delle  sottocommissioni  per
l'esame di abilitazione alla professione di avvocato  procedono  allo
svolgimento delle  prove  in  conformita'  ai  criteri  organizzativi
uniformi stabiliti dalla Commissione centrale. 
  4. Nel caso di adozione di modalita' telematiche per l'esame orale,
il  presidente  impartisce,  ove  necessario,  disposizioni  volte  a
disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si  applicano  anche  alle
prove orali dell'esame per  l'iscrizione  all'albo  speciale  per  il
patrocinio  dinanzi  alla  Corte   di   cassazione   e   alle   altre
giurisdizioni superiori bandito con decreto  dirigenziale  10  aprile
2019. 
  6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
alla fine, dopo le parole: «in  materie  giuridiche»,  aggiungere  le
parole: «, anche in pensione».