ART. 255
(abbandono di rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2,
chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192,
commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita
rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro
a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda
rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque
euro.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale della casa costruttrice che viola le
disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro
millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui
all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui
all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad
un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla
esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo
192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
187, comma 3.