ART. 255
                       (abbandono di rifiuti)

   1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  256,  comma  2,
chiunque,  in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192,
commi  1  e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita
rifiuti  ovvero  li immette nelle acque superficiali o sotterranee e'
punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro
a  seicentoventi  euro.  Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda
rifiuti  non  pericolosi  e  non  ingombranti  si applica la sanzione
amministrativa  pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque
euro.
   2.  Il  titolare  del  centro  di raccolta, il concessionario o il
titolare  della  succursale  della  casa  costruttrice  che  viola le
disposizioni  di  cui  all'articolo  231,  comma  5, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro duecentosessanta a euro
millecinquecentocinquanta.
   3.  Chiunque  non  ottempera  all'ordinanza  del  Sindaco,  di cui
all'articolo   192,  comma  3,  o  non  adempie  all'obbligo  di  cui
all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad
un  anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi
dell'articolo  444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione  condizionale  della  pena  puo'  essere subordinato alla
esecuzione  di  quanto  disposto  nella ordinanza di cui all'articolo
192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
187, comma 3.