Art. 255 Autonomia amministrativa 1. I conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. I particolari statuti che regolano il funzionamento amministrativo e didattico restano in vigore, per gi istituti che ne sono dotati, in quanto compatibili con le norme del presente testo unico e con i regolamenti generali sugli istituti di istruzione artistica. Ai predetti istituti e' attribuita altresi' personalita' giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualita' e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli Istituti sono a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalita' previste dalle vigenti disposizioni. 3. Le spese per il funzionamento degli istituti sono iscritte nel bilancio degli istituti stessi e trovano copertura nei contributi ministeriali e nelle altre entrate di bilancio. 4. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonche' per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale ed il controllo dei costi, anche su base comparativa.
Nota all'art. 255: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 537/1993 si veda la nota all'art. 3. - Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 27.