Art. 255 
 
(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento
         della durata dei procedimenti giudiziari pendenti) 
 
  1.  Al  fine  di  dare  attuazione  ad  un  programma   di   misure
straordinarie per la celere definizione e per il  contenimento  della
durata dei procedimenti giudiziari pendenti  nonche'  per  assicurare
l'avvio della digitalizzazione  del  processo  penale,  il  Ministero
della giustizia e' autorizzato ad assumere,  nel  biennio  2020-2021,
con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con  contratto  di
lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi,
anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e  alle
assunzioni gia' programmate, un contingente massimo di  1.000  unita'
di  personale  amministrativo  non  dirigenziale   di   area   II/F1.
L'assunzione  del  personale  di  cui  al   periodo   precedente   e'
autorizzata,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 
  2. L'amministrazione procede alle assunzioni  di  cui  al  comma  1
secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n.  56  e
successive modificazioni ovvero mediante  colloquio  di  idoneita'  e
valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialita'  e
trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono
compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies,
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,   nonche'
l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai  fini
dello svolgimento  delle  attivita'  di  tirocinio  e  collaborazione
presso gli uffici giudiziari, come attestato dai  capi  degli  uffici
medesimi. 
  3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di  euro  37.524.040  per  l'anno
2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede: 
  a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769  per
l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  «  Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000  per  l'anno
2020, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per
euro  7.877.769  per  l'anno  2021,  l'accantonamento   relativo   al
Ministero  della  difesa  per  euro  1.700.000  per  l'anno  2020   e
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020; 
  b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000  per
l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027  per
l'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.