ART. 256
(attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e'
punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese
ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali
o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192,
commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e'
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e'
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la
confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se
di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle
ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate
nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti
e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187,
effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, e'
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito
con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena
dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a
duecento litri o quantita' equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7,
8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non
adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a
quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di
corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto
di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente
comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo
234.
9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta' nel caso
di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza
del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti
dagli articoli 233, 234, 235 e 236.
Nota all'art. 256:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale.
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».