Art. 256.
           Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

  1.  I  lavori  di  demolizione  o di rimozione dell'amianto possono
essere  effettuati  solo  da  imprese rispondenti ai requisiti di cui
all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
  2.  Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione
o  di  rimozione  dell'amianto  o  di materiali contenenti amianto da
edifici,  strutture,  apparecchi  e  impianti,  nonche'  dai mezzi di
trasporto, predispone un piano di lavoro.
  3.  Il  piano  di  cui  al comma 2 prevede le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
e la protezione dell'ambiente esterno.
  4.  Il  piano,  in particolare, prevede e contiene informazioni sui
seguenti punti:
    a)  rimozione  dell'amianto  o  dei  materiali contenenti amianto
prima  dell'applicazione  delle  tecniche  di demolizione, a meno che
tale  rimozione  non  possa  costituire  per  i lavoratori un rischio
maggiore  di  quello  rappresentato  dal  fatto  che  l'amianto  o  i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
    b)  fornitura  ai  lavoratori di idonei dispositivi di protezione
individuale;
    c)   verifica   dell'assenza  di  rischi  dovuti  all'esposizione
all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione
o di rimozione dell'amianto;
    d)  adeguate  misure  per la protezione e la decontaminazione del
personale incaricato dei lavori;
    e)  adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta
e lo smaltimento dei materiali;
    f)  adozione,  nel  caso  in  cui sia previsto il superamento dei
valori   limite   di  cui  all'articolo  254,  delle  misure  di  cui
all'articolo  255,  adattandole  alle particolari esigenze del lavoro
specifico;
    g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
    h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
   i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
    l)  caratteristiche  delle  attrezzature  o  dispositivi  che  si
intendono  utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed
e).
  5.  Copia  del  piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza,
almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
  6.  L'invio  della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli
adempimenti di cui all'articolo 50.
  7.  Il  datore  di  lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
 
          Nota all'art. 256:
              - Il   testo   dell'art.   30,   comma 4   del  decreto
          legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22  (Attuazione  della
          direttiva   91/156/CEE   sui   rifiuti,   della   direttiva
          91/689/CEE   sui   rifiuti  pericolosi  e  della  direttiva
          94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e'
          il seguente:
              «Art.   30   (Imprese   sottoposte  ad  iscrizione).  -
          1.-3. (Omissis).
              4.  Le  imprese  che  svolgono  attivita' di raccolta e
          trasporto  di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
          imprese  che  raccolgono  e trasportano rifiuti pericolosi,
          esclusi  i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano
          la  quantita'  di  trenta chilogrammi al giorno o di trenta
          litri  al  giorno  effettuati  dal  produttore degli stessi
          rifiuti,   nonche'  le  imprese  che  intendono  effettuare
          attivita'  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei beni
          contenenti  amianto,  di  commercio  ed intermediazione dei
          rifiuti,  di  gestione  di  impianti  di  smaltimento  e di
          recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
          mobili  di  smaltimento  e  di  recupero di rifiuti, devono
          essere   iscritte   all'Albo.   L'iscrizione   deve  essere
          rinnovata  ogni  cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
          all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
          commercio  e  di  intermediazione dei rifiuti; per le altre
          attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
          il  cui  esercizio  sia  stato  autorizzato  ai  sensi  del
          presente decreto.».