(Norme-art. 256)
                              Art. 256 
                 (Criteri per il rinvio a giudizio) 
  1. La richiesta e  il  decreto  di  citazione  a  giudizio  nonche'
l'ordinanza di rinvio a giudizio sono emessi solo quando il  pubblico
ministero, il pretore o  il  giudice  istruttore  ritengono  che  gli
elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all'esito
della istruttoria dibattimentale, la condanna dell'imputato.