Art. 256 
                    Consiglio di amministrazione 
 
  1. Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 255 e'  amministrato
da un consiglio  di  amministrazione  composto,  fatto  salvo  quanto
previsto  dall'articolo  230  per  il  consiglio  di  amministrazione
dell'Accademia nazionale di danza,  dal  presidente  e  dai  seguenti
altri membri: 
a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; 
b) il direttore dell'Istituto; 
c) due docenti dell'istituto, designati dal collegio dei docenti. 
  2. Possono inoltre essere chiamati a far  parte  del  consiglio  di
amministrazione, in numero non  superiore  a  tre,  le  persone  e  i
rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di  contribuire
in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto. 
  3. E' chiamato a far parte del  consiglio  di  amministrazione  dei
conservatori con sezioni  distaccate  per  ciechi  un  rappresentante
dell'istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata. 
  4.  Segretario  del  consiglio  e'  l'impiegato  amministrativo  di
qualifica piu' elevata. 
  5.  Il  presidente  e  gli  altri  componenti  del   consiglio   di
amministrazione sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione
per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono  essere
riconfermati. In caso di assenza o  impedimento  del  presidente,  le
relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso,  ad
un componente del consiglio di amministrazione che non  faccia  parte
del personale dell'Istituto. 
  6. Quando ne sia riconosciuta la  necessita',  il  Ministero  della
pubblica istruzione scioglie il consiglio di amministrazione e nomina
un  commissario  governativo  per  l'amministrazione   straordinaria,
fissando il termine entro il quale il  consiglio  di  amministrazione
deve essere ricostituito. 
  7. In deroga a quanto previsto dal presente articolo i consigli  di
amministrazione  dei  conservatori  di  musica  di  Roma   e   Napoli
conservano la composizione prevista  dalle  particolari  disposizioni
che li riguardano: di ciascuno  di  essi  fanno  altresi'  parte  due
docenti dell'Istituto designati dai rispettivi collegi dei docenti. 
  8. Del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica  di
Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel comune.