ART. 257 
                         (bonifica dei siti) 
 
   1. Chiunque cagiona  l'inquinamento  del  suolo,  del  sottosuolo,
delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento
delle  concentrazioni  soglia  di  rischio  e'  punito  con  la  pena
dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento
euro  a  ventiseimila  euro,  se  non  provvede  alla   bonifica   in
conformita'   al   progetto   approvato   dall'autorita'   competente
nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.  In
caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo
242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a
un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 
   2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena
dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a  cinquantaduemila  euro  se
l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose. 
   3. Nella sentenza di condanna per la  contravvenzione  di  cui  ai
commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo  444  del
codice  di  procedura  penale,   il   beneficio   della   sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione degli
interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 
   4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242
e seguenti costituisce condizione di  non  punibilita'  per  i  reati
ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la
stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.