Art. 257.
                     Informazione dei lavoratori

  1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 36, il datore di
lavoro  fornisce  ai  lavoratori,  prima  che  essi  siano adibiti ad
attivita'   comportanti  esposizione  ad  amianto,  nonche'  ai  loro
rappresentanti, informazioni su:
    a) i  rischi  per  la  salute dovuti all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
    b) le  specifiche  norme  igieniche da osservare, ivi compresa la
necessita' di non fumare;
    c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e
dei dispositivi di protezione individuale;
    d) le  misure  di precauzione particolari da prendere nel ridurre
al minimo l'esposizione;
    e) l'esistenza  del  valore  limite  di cui all'articolo 254 e la
necessita' del monitoraggio ambientale.
  2.  Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle
misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori
superiori  al  valore  limite fissato dall'articolo 254, il datore di
lavoro  informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i
loro  rappresentanti  del superamento e delle cause dello stesso e li
consulta  sulle  misure  da  adottare  o,  nel caso in cui ragioni di
urgenza  non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore
di  lavoro  informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro
rappresentanti delle misure adottate.