Art. 257 
 
                               Penali 
 
                    (art. 56, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. I disciplinari di affidamento dei servizi di cui  all'articolo
252  precisano  le  penali  da  applicare  nel  caso   di   ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali. 
    2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti  dal
responsabile del  procedimento  in  relazione  alla  tipologia,  alla
categoria, all'entita' ed alla complessita' dell'intervento,  nonche'
al suo livello qualitativo. 
    3.  Le  penali  da  applicare  ai   soggetti   incaricati   della
progettazione o delle attivita' a questa connesse sono stabilite  dal
responsabile del procedimento, in sede  di  redazione  del  documento
preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo
0,5 per mille e l'1 per  mille  del  corrispettivo  professionale,  e
comunque complessivamente  non  superiore  al  dieci  per  cento,  da
determinare  in  relazione  all'entita'  delle   conseguenze   legate
all'eventuale ritardo. 
    4. Si applica l'articolo 145, comma 5, primo periodo.