Art. 257. 
            Attribuzioni del consiglio di amministrazione 
 
  1. Il consiglio di amministrazione: 
    a) delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali
variazioni del bilancio medesimo, nonche' il conto consuntivo; 
    b) delibera le spese  d'importo  superiore  a  lire  centomila  a
carico del bilancio dell'istituto. Le spese fino al suddetto  importo
sono  disposte  direttamente  dal   presidente   del   consiglio   di
amministrazione con propri provvedimenti; 
    c) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto.