(Norme-art. 258)
                              Art. 258 
                (Procedimenti che proseguono secondo 
                     le disposizioni del codice) 
  1. I  procedimenti  in  corso  diversi  da  quelli  indicati  negli
articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del
codice, ma i termini per le indagini preliminari sono computati dalla
data di entrata in  vigore  del  codice.  Per  gli  atti  di  polizia
giudiziaria e per gli atti istruttori si  osservano  le  disposizioni
previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.