Art. 258. 
                        Esercizio finanziario 
 
  1. L'esercizio finanziario  degli  istituti  ha  durata  annuale  e
coincide con l'anno solare. 
  2.  Per  la  gestione  autonoma  degli  istituti,  il  servizio  di
tesoreria e'  affidato,  in  base  ad  apposita  convenzione,  ad  un
istituto di credito di notoria solidita' che lo  disimpegna  mediante
conto corrente bancario fruttifero. 
  3.  Tutte  le  entrate  e  tutti  i   pagamenti   sono   effettuati
dall'istituto  bancario  che  disimpegna  il  servizio  di  tesoreria
mediante reversali d'entrata e  mandati  di  pagamento  emessi  dagli
istituti e firmati nei modi di cui all'articolo 259, comma 1. 
  4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'ente  incaricato
del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone  abilitate
alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e  di  pagamento.  Le
somme maturate per interessi sono iscritte, in entrata, nel  bilancio
dell'esercizio successivo alla loro maturazione. 
  5. A decorrere dal 1› gennaio 1994 il servizio di cassa e' affidato
all'Ente poste italiane. Per il predetto  servizio  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5.