ART. 259
                   (traffico illecito di rifiuti)

   1.   Chiunque  effettua  una  spedizione  di  rifiuti  costituente
traffico  illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°
febbraio  1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati
nell'Allegato  II  del citato regolamento in violazione dell'articolo
1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito
con   la   pena  dell'ammenda  da  millecinquecentocinquanta  euro  a
ventiseimila  euro  e  con  l'arresto  fino  a  due  anni. La pena e'
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
   2.  Alla  sentenza  di  condanna,  o  a  quella  emessa  ai  sensi
dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  per  i reati
relativi  al  traffico  illecito  di  cui  al  comma 1 o al trasporto
illecito   di  cui  agli  articoli  256  e  258,  comma  4,  consegue
obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
 
          Nota all'art. 259:
              - Il  regolamento  (CEE)  n.  259/93  del Consiglio del
          1° febbraio  1993,  e' pubblicato nella G.U.C.E. 6 febbraio
          1993, serie L n. 30.