Art. 259.
                       Sorveglianza sanitaria

  1.  I  lavoratori  addetti  alle  opere  di manutenzione, rimozione
dell'amianto  o  dei  materiali  contenenti  amianto,  smaltimento  e
trattamento   dei  relativi  rifiuti,  nonche'  bonifica  delle  aree
interessate  cui  all'articolo  246,  prima  di  essere  adibiti allo
svolgimento  dei  suddetti  lavori e periodicamente, almeno una volta
ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, sono
sottoposti   ad   un   controllo  sanitario  volto  a  verificare  la
possibilita'  di  indossare  dispositivi  di  protezione respiratoria
durante il lavoro.
  2.  I  lavoratori che durante la loro attivita' sono stati iscritti
anche  una  sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo
243,  comma  1,  sono  sottoposti ad una visita medica all'atto della
cessazione  del  rapporto  di  lavoro;  in  tale  occasione il medico
competente  deve  fornire  al lavoratore le indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi a
successivi accertamenti sanitari.
  3.  Gli  accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi
individuale,  l'esame  clinico generale ed in particolare del torace,
nonche' esami della funzione respiratoria.
  4.   Il   medico   competente,  sulla  base  dell'evoluzione  delle
conoscenze  scientifiche  e  dello  stato  di  salute del lavoratore,
valuta  l'opportunita'  di  effettuare altri esami quali la citologia
dell'espettorato,    l'esame    radiografico    del   torace   o   la
tomodensitometria.