(Norme-art. 259)
                              Art. 259 
            (Disciplina della competenza e della riunione 
                          dei procedimenti) 
  1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e  per
territorio le disposizioni del codice si applicano solo per  i  reati
commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 
  2. La riunione non puo' essere disposta e la connessione non  opera
tra  i  procedimenti  che  proseguono  con  l'osservanza  del  codice
abrogato e quelli per i quali si applica il codice.