Art. 259. Servizi amministrativi, di segreteria e contabili 1. Ad ogni istituto sono assegnati non piu' di due impiegati della VIII qualifica funzionale del ruolo dei direttori amministrativi, dei quali l'impiegato con maggiore anzianita' di qualifica sovraintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed e' responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ed e' sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell'istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislative e regolamentari. 2. Il rapporto informativo sul direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili e' compilato dal direttore dell'istituto, sentito il parere del presidente del consiglio di amministrazione. Il dirigente preposto all'istruzione artistica esprime il giudizio complessivo. 3. L'impiegato del ruolo dei direttori amministrativi che sovrintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili puo' essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione artistica esistenti nella provincia dove ha sede l'istituto in cui egli e' titolare e in province limitrofe. 4. Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non piu' di due direttori amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.
Nota all'art. 259: - Il R.D. n. 827/1924 reca: Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.