Art. 26
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente capo disciplina il procedimento per la definizione
degli  aspetti  giuridici  ed  economici  del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.
  2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita'
e  per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con
l'emanazione  di  un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 29, comma 5.
  3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata
quadriennale  per  gli  aspetti  giuridici e biennale per gli aspetti
economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente
decreto  e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del
decreto successivo.
  4.  Nei  casi  in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego
rinviano   per   il   personale   del  comparto  dei  ministeri  alla
contrattazione  collettiva  e  si  verte in materie diverse da quelle
indicate  nell'articolo  28 e non disciplinate per il personale della
carriera  prefettizia  da  particolari  disposizioni di legge, per lo
stesso  personale  si  provvede,  sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative,  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su
proposta  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la  funzione  pubblica,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
          Nota all'art. 26:
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400 (per l'argomento vedasi
          nelle note all'art. 1):
              "Art.  17.  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali)".