Art. 26.
       (Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)
1.   L'ambito   di   applicazione   dei  fondi  integrativi  previsti
dall'articolo  9  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito
per   le   prestazioni  sociali  erogate  nell'ambito  dei  programmi
assistenziali  intensivi  e  prolungati  finalizzati  a  garantire la
permanenza   a   domicilio   ovvero   in   strutture  residenziali  o
semiresidenziali delle persone anziane e disabili.
 
          Note all'art. 26, comma 1:
          -  Il  testo  dell'art. 9 del citato decreto legislativo n.
          502 del 1992 e successive modificazioni, e' il seguente:
          "Art.   9   (Fondi   integrativi   del  Servizio  sanitario
          nazionale).  - 1. Al fine di favorire l'erogazione di forme
          di  assistenza  sanitaria  integrative  rispetto  a  quelle
          assicurate  dal  Servizio sanitario nazionale e, con queste
          comunque  direttamente  integrate, possono essere istituiti
          fondi  integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di
          trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi
          ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1, definiti dal
          Piano  sanitario  nazionale  e  dai  relativi provvedimenti
          attuativi.
          2.  La  denominazione dei fondi di cui al presente articolo
          deve   contenere   l'indicazione   "Fondo  integrativo  del
          Servizio  sanitario nazionale . Tale denominazione non puo'
          essere  utilizzata  con  riferimento  a fondi istituiti per
          finalita' diverse.
          3.  Tutti  i  soggetti  pubblici e privati che istituiscono
          fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario nazionale sono
          tenuti  ad  adottare politiche di non selezione dei rischi.
          Le  fonti  istitutive  dei  fondi  integrativi del Servizio
          sanitario nazionale sono le seguenti:
            a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
            b) accordi   tra   lavoratori   autonomi   o  fra  liberi
          professionisti,   promossi   dai   loro   sindacati   o  da
          associazioni di rilievo almeno provinciale;
            c) regolamenti  di  regioni,  enti  territoriali  ed enti
          locali;
            d) deliberazioni   assunte,   nelle  forme  previste  dai
          rispettivi  ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di
          cui    all'art.   1,   comma 16,   operanti   nei   settori
          dell'assistenza     socio-sanitaria    o    dell'assistenza
          sanitaria;
            e) deliberazioni   assunte,   nelle  forme  previste  dai
          rispettivi  ordinamenti,  da  societa'  di  mutuo  soccorso
          riconosciute;
            f) atti  assunti  da altri soggetti pubblici e privati, a
          condizione    che    contengano    l'esplicita   assunzione
          dell'obbligo  di  non adottare strategie e comportamenti di
          selezione  dei rischi o di discriminazione nei confronti di
          particolari gruppi di soggetti.
          4.  L'ambito  di  applicazione  dei  fondi  integrativi del
          Servizio sanitario nazionale e' rappresentato da:
            a) prestazioni   aggiuntive,  non  comprese  nei  livelli
          essenziali  e  uniformi di assistenza e con questi comunque
          integrate,   erogate   da  professionisti  e  da  strutture
          accreditati;
            b) prestazioni  erogate  dal Servizio sanitario nazionale
          comprese  nei  livelli uniformi ed essenziali d assistenza,
          per  la  sola  quota posta a carico dell'assistito, inclusi
          gli  oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime
          di  libera  professione intramuraria e per la fruizione dei
          servizi  alberghieri  su  richiesta  dell'assistito  di cui
          all'art. 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
            c) prestazioni   socio-sanitarie   erogate  in  strutture
          accreditate  residenziali  e  semiresidenziali  o  in forma
          domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.
          5.  Fra  le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono
          comprese:
            a) le   prestazioni   di   medicina   non  convenzionale,
          ancorche' erogate da strutture non accreditate;
            b)  le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a
          carico del Servizio sanitario nazionale;
            c) l'assistenza    odontoiatrica,    limitatamente   alle
          prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e
          comunque  con  l'esclusione  dei  programmi di tutela della
          salute  odontoiatrica nell'eta' evolutiva e dell'assistenza
          odontoiatrica   e  protesica  a  determinate  categorie  di
          soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'.
          6.  Con  decreto  del Ministro della sanita', previo parere
          della  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          disciplina  del  trattamento fiscale ai sensi del comma 10,
          sono  individuate  le prestazioni relative alle lettere a),
          b)  e  c),  del  comma 5,  nonche'  quelle ricomprese nella
          lettera  c),  del  comma 4,  le  quali,  in  via  di  prima
          applicazione,  possono  essere  poste  a  carico  dei fondi
          integrativi del Servizio sanitario nazionale.
          7.  I  fondi  integrativi  del Servizio sanitario nazionale
          sono  autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione
          mediante   convenzione,   da   stipulare   con  istituzioni
          pubbliche  e  private  che  operano nel settore sanitario o
          sociosanitario  da almeno cinque anni, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
          emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto.  Le  regioni,  le  province
          autonome  e  gli enti locali, in forma singola o associata,
          possono  partecipare  alla  gestione  dei  fondi  di cui al
          presente articolo.
          8.  Entro  centoventi  giorni  dall'entrata in vigore della
          disciplina  del  trattamento fiscale ai sensi del comma 10,
          e'  emanato,  su  proposta  del  Ministro della sanita', ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  il  regolamento  contenente  le disposizioni relative
          all'ordinamento   dei   fondi   integrativi   del  Servizio
          sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina:
            a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
            b) la  composizione  degli organi di amministrazione e di
          controllo;
            c) le forme e le modalita' di contribuzione;
            d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
            e) il  trattamento  e  le  garanzie  riservate al singolo
          sottoscrittore e al suo nucleo familiare;
            f) le  cause  di  decadenza della qualificazione di fondo
          integrativo del Servizio sanitario nazionale.
          9.  La  vigilanza  sull'attivita' dei fondi integrativi del
          Servizio  sanitario nazionale e' disciplinata dall'art. 122
          del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112. Presso il
          Ministero  della sanita', senza oneri a carico dello Stato,
          sono   istituiti:  l'anagrafe  dei  fondi  integrativi  del
          servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi
          sia  i  fondi  vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a
          vigilanza  regionale;  l'osservatorio dei fondi integrativi
          del  Servizio  sanitario nazionale, il cui funzionamento e'
          disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.
          10.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano
          efficacia   al   momento   dell'entrata   in  vigore  della
          disciplina  del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti,
          ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999,
          n. 133".