Art. 26 (R)
                    Deposito della chiave privata

  1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche puo' ottenere il
deposito  in  forma  segreta  della chiave privata presso un notaio o
altro pubblico depositario autorizzato.
  2.  La  chiave  privata  di cui si richiede il deposito puo' essere
registrata   su   qualsiasi  tipo  di  supporto  idoneo  a  cura  del
depositante  e  deve  essere  consegnata  racchiusa  in  un involucro
sigillato  in  modo  che  le  informazioni  non possano essere lette,
conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
  3.  Le  modalita'  del  deposito  sono  regolate dalle disposizioni
dell'articolo 605 del Codice civile, in quanto applicabili.
 
          Nota all'art. 26:

             - Si trascrive il testo vigente dell'art. 605 del Codice
          civile:
             "Art.  605  (formalita'  del  testamento  segreto). - La
          carta  su cui sono stese le disposizioni o quella che serve
          da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che
          il  testamento  non  si  possa  aprire  ne'  estrarre senza
          rottura o alterazione.
             Il  testatore,  in  presenza  di due testimoni, consegna
          personalmente  al  notaio la carta cosi' sigillata, o la fa
          sigillare  nel modo sopra indicato in presenza del notaio e
          dei  testimoni, e dichiara che in questa carta e' contenuto
          il  suo  testamento.  Il testatore, se e' muto o sordomuto,
          deve  scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni
          e  deve  pure  dichiarare  per  iscritto  di  aver letto il
          testamento, se questo e' stato scritto da altri.
             Sulla carta in cui dal testatore e' scritto o involto il
          testamento,  o  su  un  ulteriore  imvolto  predisposto dal
          notaio  e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di
          ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e
          la  dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei
          sigilli,   e   l'assistenza   dei   testimoni  a  tutte  le
          formalita'.
             L'atto  deve  essere  sottoscritto  dal  testatore,  dai
          testimoni e dal notaio.
             Se  il  testatore  non  puo', per qualunque impedimento,
          sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che e'
          stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto cio'
          deve  essere  fatto  di  seguito  e  senza passare ad altri
          atti".