Art. 26.
                 (Accesso ai corsi delle universita)

   1.  Il  comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
   "5.  E'  comunque  consentito  l'accesso  ai corsi universitari, a
parita'  di  condizioni  con  gli  studenti  italiani, agli stranieri
titolari  di  carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro  subordinato  o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo  politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero
agli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  da  almeno  un  anno  in
possesso  di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonche'
agli  stranieri,  ovunque  residenti,  che  sono titolari dei diplomi
finali  delle  scuole  italiane all'estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese
bilaterali  o  di normative speciali per il riconoscimento dei titoli
di   studio   e  soddisfino  le  condizioni  generali  richieste  per
l'ingresso per studio".
 
             Nota all'art. 26:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  39 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.  39  (Accesso ai corsi delle universita). - 1.
          In  materia  di  accesso  all'istruzione universitaria e di
          relativi   interventi   per   il  diritto  allo  studio  e'
          assicurata  la parita' di trattamento tra lo straniero e il
          cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al
          presente articolo.
                 2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti
          delle  loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative
          volte   al  conseguimento  degli  obiettivi  del  documento
          programmatico  di  cui  all'art.  3,  promuovendo l'accesso
          degli  stranieri  ai  corsi  universitari di cui all'art. 1
          della  legge  19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
          orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
          all'inserimento  di  una  quota  di  studenti  universitari
          stranieri,   stipulando  apposite  intese  con  gli  atenei
          stranieri    per    la   mobilita'   studentesca,   nonche'
          organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza.
                 3.   Con   il   regolamento   di   attuazione   sono
          disciplinati:
                   a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
          conseguimento  del  visto  di  ingresso  e  del permesso di
          soggiorno  per  motivi di studio anche con riferimento alle
          modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica
          da   parte   di  enti  o  cittadini  italiani  o  stranieri
          regolarmente  soggiornanti  nel  territorio  dello Stato in
          luogo   della  dimostrazione  di  disponibilita'  di  mezzi
          sufficienti   di  sostentamento  da  parte  dello  studente
          straniero;
                   b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per
          motivi  di  studio  e  l'esercizio  in  vigenza  di esso di
          attivita'  di  lavoro subordinato o autonomo da parte dello
          straniero titolare;
                   c) l'erogazione  di  borse  di  studio,  sussidi e
          premi  agli  studenti stranieri, anche a partire da anni di
          corso   successivi   al  primo,  in  coordinamento  con  la
          concessione  delle  provvidenze  previste  dalla  normativa
          vigente  in  materia di diritto allo studio universitario e
          senza obbligo di reciprocita';
                   d) i  criteri  per la valutazione della condizione
          economica  dello  straniero  ai  fini  dell'uniformita'  di
          trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
          cui alla lettera c);
                   e) la  realizzazione  di  corsi di lingua italiana
          per  gli  stranieri  che  intendono accedere all'istruzione
          universitaria in Italia;
                   f) il   riconoscimento   dei   titoli   di  studio
          conseguiti all'estero.
                 4. In base alle norme previste dal presente articolo
          e   dal   regolamento   di  attuazione,  sulla  base  delle
          disponibilita'    comunicate    dalle    universita',    e'
          disciplinato  annualmente,  con  decreto del Ministro degli
          affari esteri, di concerto con il Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
          dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
          permessi   di   soggiorno   per   l'accesso  all'istruzione
          universitaria    degli    studenti    stranieri   residenti
          all'estero. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
          per  l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
          per  materia  che  si  esprimono  entro i successivi trenta
          giorni.
                 5.   E'   comunque  consentito  l'accesso  ai  corsi
          universitari,  a  parita'  di  condizioni  con gli studenti
          italiani,  agli  stranieri  titolari di carta di soggiorno,
          ovvero  di  permesso  di soggiorno per lavoro subordinato o
          per  lavoro  autonomo,  per  motivi  familiari,  per  asilo
          politico,  per  asilo  umanitario,  o per motivi religiosi,
          ovvero  agli  stranieri regolarmente soggiornanti da almeno
          un   anno   in  possesso  di  titolo  di  studio  superiore
          conseguito  in  Italia,  nonche'  agli  stranieri,  ovunque
          residenti,  che  sono  titolari  dei  diplomi  finali delle
          scuole  italiane  all'estero  o  delle  scuole  straniere o
          internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto
          di  intese  bilaterali  o  di  normative  speciali  per  il
          riconoscimento   dei  titoli  di  studio  e  soddisfino  le
          condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".