Art. 26
              Costituzione e partecipazione italiana ad
          associazioni e fondazioni in Italia e all'estero

  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri puo', anche attraverso gli
istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione
nazionale  per la promozione della cultura italiana all'estero di cui
all'articolo  4  della  legge  22 dicembre 1990, n. 401, costituire o
partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti di bilancio destinati agli
interventi  di  promozione  culturale  all'estero,  ad associazioni o
fondazioni  in  Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o
enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di
grandi  progetti  di  promozione e cooperazione culturale, nonche' di
diffusione  e  promozione  della lingua italiana e delle tradizioni e
culture  locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e
fondazioni   devono   prevedere   che,   in   caso  di  estinzione  o
scioglimento,   il  Ministero  degli  affari  esteri  partecipa  alla
divisione   dell'attivo   patrimoniale   in   relazione   ai   propri
conferimenti.
  2.  Il  Governo  riferisce  sulle iniziative assunte in conformita'
alle  disposizioni  del  presente articolo nella relazione annuale al
Parlamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22
dicembre 1990, n. 401.
 
             Note all'art. 26:
                 Comma 1:
                 - Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1990,
          n.  401  (Riforma  degli  Istituti  italiani  di  cultura e
          interventi  per  la promozione della cultura e delle lingue
          italiane all'estero) e' il seguente:
                 "Art.  4  (Commissione  nazionale  per la promozione
          della  cultura  italiana  all'estero).  -  1.  E' istituita
          presso   il  Ministero  la  Commissione  nazionale  per  la
          promozione della cultura italiana all'estero.
                 2. La Commissione:
                   a) propone   gli   indirizzi   generali   per   la
          promozione e la diffusione all'estero della cultura e della
          lingua  italiana  e  per  lo  sviluppo  della  cooperazione
          culturale internazionale;
                   b) esprime  pareri  sugli  obiettivi programmatici
          predisposti    in   materia   dal   Ministero,   da   altre
          Amministrazioni  dello  Stato,  da  Regioni  e  da  enti ed
          istituzioni  pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai
          sensi  del comma 1 dell'art. 6, da associazioni, fondazioni
          e  privati,  e  sulle  convenzioni  di cui al comma 2 dello
          stesso articolo;
                   c) formula  proposte  di  iniziative  per  settori
          specifici o con riferimento a determinate aree geografiche,
          in particolare a quelle caratterizzate forte presenza delle
          comunita' italiane;
                   d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla
          preparazione delle conferenze periodiche degli istituti, di
          cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;
                   e) predispone  ogni  anno e trasmette al Ministro,
          per  le  finalita'  di  cui  alla  lettera  g)  del comma 1
          dell'art.  3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi
          delle  informazioni  e  documentazioni messe a disposizione
          dalla direzione generale e di ogni altro materiale utile.".
                 Comma 2:
                 - Il  testo  dell'art.  3, comma 1, lettera g) della
          citata legge n. 401/1990 e' il seguente:
                 "Art. 3 (Funzioni del Ministero). - 1. Il Ministero:
                    a) - f) (omissis).
                   g) presenta  ogni anno al Parlamento una relazione
          sull'attivita'   svolta  ai  sensi  della  presente  legge,
          unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui
          all'art.  4,  ai  sensi  della lettera e) del comma 2 dello
          stesso art. 4.".