Articolo 26
                  Valutazione di impatto ambientale

   1.  Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 e' espressa dal
Ministero  in  sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilita'
ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini
della valutazione medesima.
   2.  Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1
risulti  che l'opera non e' in alcun modo compatibile con le esigenze
di  protezione  dei  beni  culturali  sui  quali essa e' destinata ad
incidere,   il   Ministero   si   pronuncia   negativamente,  dandone
comunicazione   al   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio.  In  tal  caso,  la  procedura  di valutazione di impatto
ambientale si considera conclusa negativamente.
   3.  Se  nel  corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti
con  l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da
porre  in pericolo l'integrita' dei beni culturali soggetti a tutela,
il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.