Art. 26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per
            le province autonome di Trento e di Bolzano)

1.  Fermo  restando  il  rispetto  dei principi fondamentali previsti
dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono alle finalita' della
presente  legge  nell'ambito  delle  specifiche  competenze  ad  esse
spettanti  ai  sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione,  anche  con  riferimento  alle  disposizioni del titolo V
della  parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono
forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.