ART. 26
                (fase introduttiva del procedimento)

   1.  Il  committente  o  proponente  l'opera  o  l'intervento  deve
inoltrare  all'autorita'  competente  apposita  domanda  allegando il
progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica.
   2.  Copia integrale della domanda di cui al comma 1 e dei relativi
allegati  deve  essere  trasmessa  alle  regioni, alle province ed ai
comuni  interessati  e,  nel caso di aree naturali protette, anche ai
relativi  enti di gestione, che devono esprimere il loro parere entro
sessanta  giorni  dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine
l'autorita' competente rende il giudizio di compatibilita' ambientale
anche in assenza dei predetti pareri.
   3.  In  ragione  delle  specifiche  caratteristiche dimensionali e
funzionali  dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del
numero   degli   enti   locali  potenzialmente  interessati  e  della
dimensione  documentale del progetto e del relativo studio di impatto
ambientale,  il  committente  o  proponente, attivando a tal fine una
specifica  fase  preliminare,  puo'  chiedere di essere in tutto o in
parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere
autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati.
   4.  Fatto  salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 5, in caso
di   recepimento   di   pareti,  osservazioni  o  rilievi,  eventuali
integrazioni  allo  studio  trasmesso  o alla documentazione allegata
possono  essere  richiesti, con indicazione di un congruo termine per
la  risposta, ovvero presentati dal committente o proponente, per una
sola  volta. In tali ipotesi tutti i termini del procedimento vengono
interrotti  e  ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione   integrativa.  Nel  caso  in  cui  l'interessato  non
ottemperi,  non  si procede all'ulteriore corso della valutazione. E'
facolta' del committente o proponente presentare una nuova domanda.