ART. 26 (fase introduttiva del procedimento) 1. Il committente o proponente l'opera o l'intervento deve inoltrare all'autorita' competente apposita domanda allegando il progetto, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica. 2. Copia integrale della domanda di cui al comma 1 e dei relativi allegati deve essere trasmessa alle regioni, alle province ed ai comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'autorita' competente rende il giudizio di compatibilita' ambientale anche in assenza dei predetti pareri. 3. In ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato, ovvero in ragione del numero degli enti locali potenzialmente interessati e della dimensione documentale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, il committente o proponente, attivando a tal fine una specifica fase preliminare, puo' chiedere di essere in tutto o in parte esonerato dagli adempimenti di cui al comma 2, ovvero di essere autorizzato ad adottare altri sistemi di divulgazione appropriati. 4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 5, in caso di recepimento di pareti, osservazioni o rilievi, eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o proponente, per una sola volta. In tali ipotesi tutti i termini del procedimento vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui l'interessato non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. E' facolta' del committente o proponente presentare una nuova domanda.