Art. 26. 
           Disposizioni urgenti in materia di agricoltura 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis,  quinto  periodo,
del  decreto-legge  18  maggio  2006,   n.   181,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17  luglio  2006,  n.  233,  e  successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2008,  anche  al  fine  di
consentire la presentazione della proposta  di  concordato  ai  sensi
dell'articolo 124  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e'
inserito il  seguente:  "In  mancanza  della  presentazione  e  della
autorizzazione   della    proposta    di    concordato    l'autorita'
amministrativa  che  vigila  sulla  liquidazione  revoca  l'esercizio
provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in  liquidazione  coatta
amministrativa". Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il  termine
per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari e'  prorogato  al
31 dicembre 2008. Le disposizioni  del  presente  comma  non  debbono
comportare oneri per il bilancio dello Stato. 
  2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006,  n.
51, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2008". 
  3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2008". Al relativo onere, pari a  150.000  euro  per  l'anno
2008,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter,  del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni. 
  4.  I  soci  delle  cooperative  agricole  in  accertato  stato  di
insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  237,  rifinanziata
dall'articolo 126 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  ai  fini
dell'accollo  statale  delle  garanzie  rilasciate  in  favore  delle
cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed  inserite
negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto  ministeriale  del  18
dicembre  1995,  possono  ripresentare  domanda  entro   il   termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per  dette
garanzie,  che  devono  riguardare  crediti  ancora  in  essere   nei
confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione  del  provvedimento
di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1,  secondo
l'ordine di presentazione delle domande,  si  procedera'  all'accollo
nei limiti dei fondi  gia'  stanziati  per  l'attuazione  del  citato
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149. 
  5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, per  il  personale  proveniente  dai  consorzi
agrari e  collocato  in  mobilita'  collettiva  e'  differito  al  31
dicembre 2007. 
  6. Il termine del 30 novembre 2007 di  cui  all'articolo  1,  comma
1055,  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, e' differito al  30  aprile  2008  per  consentire  la
definizione   del   piano   di   rientro,   tenendo    conto    della
rideterminazione  delle  tariffe   da   applicarsi   alla   fornitura
dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera  del  Comitato  di  cui
all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle  regioni
Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel  termine
suddetto, vi provvede il  Commissario  straordinario  nei  successivi
quindici giorni. Il Commissario e' altresi' autorizzato a prorogare i
contratti in essere per la gestione degli impianti per  l'accumulo  e
la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei  limiti  delle
risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche  agricole
alimentari  e  forestali  entro  il  30  aprile  2008   effettua   la
ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati,  le  cui  opere
irrigue siano state realizzate o siano in corso di  collaudo  finale,
al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non
necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo  e'
versato alle entrate diverse dello Stato per  essere  riassegnato  al
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  che  e'
autorizzato  ad  attribuire  all'Ente  un  contributo  straordinario,
nell'ambito  delle  suddette  disponibilita',   per   concorrere   al
risanamento dello stesso, facendo  salvo  quanto  necessario  per  il
risanamento per il bilancio dell'Ente di  cui  al  comma  1056  della
medesima legge, in relazione  agli  interessi  maturati  sulle  opere
realizzate dallo stesso. 
  7.   Per    assicurare    la    continuita'    nel    funzionamento
dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio
di  somministrazione  di  lavoro  nei  limiti  utilizzati  nel  corso
dell'anno 2007, il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali  e'  autorizzato,  anche  in  deroga  a   quanto   previsto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  ad
utilizzare le disponibilita' del Fondo delle crisi di mercato, di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008.  Tale  somma
e' versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello  Stato,  per
essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalita' di  cui  al
presente articolo. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni
di bilancio.