Art. 26.
Istruttoria della domanda di protezione internazionale
1. La domanda di asilo e' presentata all'ufficio di polizia di
frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel
caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera e'
disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per
territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei
casi in cui il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa
personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale,
redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi
modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la
documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251. Il verbale e' approvato e sottoscritto dal
richiedente cui ne e' rilasciata copia, unitamente alla copia della
documentazione allegata.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi
soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del
Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per
la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda,
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli
20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste
e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la
sua qualita' di richiedente protezione internazionale presente nel
centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli
altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi,
rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della
Commissione territoriale.
5. Quando la domanda e' presentata da un minore non accompagnato,
l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata
comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per
l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli
articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato
per i minori stranieri presso il Ministero della solidarieta'
sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla
comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore
prende immediato contatto con la questura per la conferma della
domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione
dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.
6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa
immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento
del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di
protezione stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori ed
al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato
inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e
l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla
pubblica autorita' del comune dove si trova il minore. I minori non
accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le
strutture di cui agli articoli 20 e 21.
Note all'art. 26:
- Per l'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, si vedano le note all'art. 12.
- Per il regolamento n. 343/2003/CE, si vedano le note
all'art. 3.
- L'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, cosi' recita:
«Art. 1-sexies (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati). - 1. Gli enti locali che prestano
servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'art. 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al
comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui all'art. 1-septies, la continuita' degli
interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie
del Fondo di cui all'art. 1-septies, le modalita' e la
misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con
permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'art. 1-septies.».