Art. 26. 
Obblighi  connessi  ai   contratti   d'appalto   o   d'opera   o   di
                          somministrazione 
 
  1.  Il  datore  di  lavoro,  in  caso  di  affidamento  dei  lavori
all'impresa appaltatrice o a lavoratori  autonomi  all'interno  della
propria azienda, o di una singola  unita'  produttiva  della  stessa,
nonche'  nell'ambito  dell'intero   ciclo   produttivo   dell'azienda
medesima: 
    a) verifica,  con  le  modalita'  previste  dal  decreto  di  cui
all'articolo  6,   comma   8,   lettera   g),   l'idoneita'   tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da  affidare  in  appalto  o  mediante  contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di  entrata  in  vigore
del decreto di cui al periodo che precede, la  verifica  e'  eseguita
attraverso le seguenti modalita': 
      1) acquisizione del certificato di iscrizione  alla  camera  di
commercio, industria e artigianato; 
      2)    acquisizione     dell'autocertificazione     dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti  di
idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 
    b) fornisce agli stessi  soggetti  dettagliate  informazioni  sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in  cui  sono  destinati  ad
operare e sulle misure di prevenzione  e  di  emergenza  adottate  in
relazione alla propria attivita'. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi
i subappaltatori: 
    a)  cooperano  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione   e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita'  lavorativa
oggetto dell'appalto; 
    b) coordinano gli interventi  di  protezione  e  prevenzione  dai
rischi cui sono esposti  i  lavoratori,  informandosi  reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi  dovuti  alle  interferenze  tra  i
lavori delle diverse  imprese  coinvolte  nell'esecuzione  dell'opera
complessiva. 
  3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione  ed  il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando  un  unico  documento  di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate  per  eliminare
o, ove  cio'  non  e'  possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi  da
interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di
opera. Ai contratti stipulati anteriormente  al  25  agosto  2007  ed
ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento  di  cui
al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi  specifici
propri  dell'attivita'  delle  imprese  appaltatrici  o  dei  singoli
lavoratori autonomi. 
  4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti  in  materia  di
responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle  retribuzioni
e  dei  contributi  previdenziali  e   assicurativi,   l'imprenditore
committente  risponde  in  solido  con  l'appaltatore,  nonche'   con
ciascuno degli eventuali subappaltatori, per  tutti  i  danni  per  i
quali   il   lavoratore,   dipendente    dall'appaltatore    o    dal
subappaltatore,  non  risulti  indennizzato  ad  opera  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo  (IPSEMA).  Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza
dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o subappaltatrici. 
  5.  Nei  singoli  contratti  di  subappalto,  di   appalto   e   di
somministrazione, anche qualora in essere al momento  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei  contratti  di  somministrazione  di  beni  e  servizi
essenziali, 1655, 1656  e  1677  del  codice  civile,  devono  essere
specificamente indicati a pena di  nullita'  ai  sensi  dell'articolo
1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento  a  quelli  propri  connessi  allo  specifico
appalto. Con riferimento ai contratti di cui  al  precedente  periodo
stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro
devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli  stessi
contratti siano ancora in corso a tale  data.  A  tali  dati  possono
accedere, su richiesta,  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. 
  6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella  valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti
di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a  valutare  che  il  valore  economico  sia  adeguato  e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e  al  costo  relativo  alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato  e  risultare
congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei  lavori,  dei
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma  il  costo  del
lavoro  e'  determinato  periodicamente,  in  apposite  tabelle,  dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti  dalla  contrattazione  collettiva  stipulata  dai
sindacati  comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme  in
materia  previdenziale  ed   assistenziale,   dei   diversi   settori
merceologici e delle differenti aree  territoriali.  In  mancanza  di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e'  determinato
in relazione al contratto collettivo del  settore  merceologico  piu'
vicino a quello preso in considerazione. 
  7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma
1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia
di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 
  8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di  appalto
o subappalto,  il  personale  occupato  dall'impresa  appaltatrice  o
subappaltatrice  deve  essere   munito   di   apposita   tessera   di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il testo dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa (Testo A), e' il seguente: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta). - 1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Il testo degli articoli 1418, 1559, 1655, 1656 e 1677
          del codice civile, e' il seguente: 
              «Art. 1418 (Cause di  nullita'  del  contratto).  -  Il
          contratto e' nullo quando e' contrario a  norme  imperative
          salvo che la legge disponga diversamente. 
              Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei
          requisiti  indicati  dall'art.  1325,  l'illiceita'   della
          causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato  dall'art.
          1345 e la mancanza  nell'oggetto  dei  requisiti  stabiliti
          dall'art. 1346. 
              Il  contratto  e'  altresi'  nullo  negli  altri   casi
          stabiliti dalla legge.». 
              «Art. 1559  (Nozione).  -  La  somministrazione  e'  il
          contratto  con  il  quale  una  parte  si  obbliga,   verso
          corrispettivo  di  un  prezzo,   a   eseguire,   a   favore
          dell'altra,  prestazioni  periodiche  o   continuative   di
          cose.». 
              «Art. 1655 (Nozione). - L'appalto e' il  contratto  col
          quale  una  parte  assume,  con  organizzazione  dei  mezzi
          necessari e con gestione a proprio rischio,  il  compimento
          di una opera o di un servizio  verso  un  corrispettivo  in
          danaro.». 
              «Art. 1656 (Subappalto). - L'appaltatore non puo'  dare
          in subappalto l'esecuzione dell'opera o  del  servizio,  se
          non e' stato autorizzato dal committente.». 
              «Art. 1677 (Prestazione  continuativa  o  periodica  di
          servizi).  -  Se  l'appalto  ha  per  oggetto   prestazioni
          continuative o periodiche  di  servizi,  si  osservano,  in
          quanto compatibili,  le  norme  di  questo  capo  e  quelle
          relative al contratto di somministrazione.». 
              - Il testo del citato decreto legislativo  n.  163  del
          2006, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006,
          n. 100, supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 8, comma 1, della citata legge 123
          del 2007, e' il seguente: 
              «Art. 8 (Modifiche all'art. 86 del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1.  All'art.
          86 del codice dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
          servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163,  il  comma  3-bis  e'  sostituito  dai
          seguenti: 
              "3-bis. Nella predisposizione delle gare di  appalto  e
          nella  valutazione  dell'anomalia   delle   offerte   nelle
          procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici,  di
          servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono  tenuti
          a  valutare  che  il  valore  economico  sia   adeguato   e
          sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo
          relativo   alla   sicurezza,   il   quale    deve    essere
          specificamente  indicato  e  risultare   congruo   rispetto
          all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei  servizi
          o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo  del
          lavoro e' determinato periodicamente, in apposite  tabelle,
          dal Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sulla
          base dei valori  economici  previsti  dalla  contrattazione
          collettiva stipulata dai  sindacati  comparativamente  piu'
          rappresentativi, delle norme in  materia  previdenziale  ed
          assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e  delle
          differenti aree  territoriali.  In  mancanza  di  contratto
          collettivo applicabile, il costo del lavoro e'  determinato
          in  relazione   al   contratto   collettivo   del   settore
          merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione. 
              3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere
          comunque soggetto a ribasso d'asta.».