Art. 26.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della
propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa,
nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima:
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita
attraverso le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di
idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi
i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa
oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di
opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed
ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui
al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici
propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di
responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni
e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore
committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con
ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i
quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza
dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di
entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere
specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo
1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico
appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo
stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro
devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi
contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono
accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti
di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu'
vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma
1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia
di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto
o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A), e' il seguente:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Il testo degli articoli 1418, 1559, 1655, 1656 e 1677
del codice civile, e' il seguente:
«Art. 1418 (Cause di nullita' del contratto). - Il
contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative
salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei
requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della
causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art.
1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti
dall'art. 1346.
Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi
stabiliti dalla legge.».
«Art. 1559 (Nozione). - La somministrazione e' il
contratto con il quale una parte si obbliga, verso
corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore
dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di
cose.».
«Art. 1655 (Nozione). - L'appalto e' il contratto col
quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento
di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in
danaro.».
«Art. 1656 (Subappalto). - L'appaltatore non puo' dare
in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se
non e' stato autorizzato dal committente.».
«Art. 1677 (Prestazione continuativa o periodica di
servizi). - Se l'appalto ha per oggetto prestazioni
continuative o periodiche di servizi, si osservano, in
quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle
relative al contratto di somministrazione.».
- Il testo del citato decreto legislativo n. 163 del
2006, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006,
n. 100, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 8, comma 1, della citata legge 123
del 2007, e' il seguente:
«Art. 8 (Modifiche all'art. 86 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. All'art.
86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, il comma 3-bis e' sostituito dai
seguenti:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere
comunque soggetto a ribasso d'asta.».