Art. 26.

  Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale


  1.   Le  amministrazioni  pubbliche  riconoscono  e  valorizzano  i
contributi   individuali   e   le   professionalita'  sviluppate  dai
dipendenti e a tali fini:
   a)  promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di
alta   formazione  in  primarie  istituzioni  educative  nazionali  e
internazionali;
   b) favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di
competenze  dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso
primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
  2.  Gli  incentivi  di  cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti
delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.