Art. 26 
        Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa 
 
1. Il Capo di stato maggiore della difesa,  in  base  alle  direttive
impartite dal Ministro della difesa: 
a) e' responsabile  della  pianificazione,  della  predisposizione  e
dell'impiego delle  Forze  armate  nel  loro  complesso;  predispone,
sentiti i Capi di stato maggiore di  Forza  armata  e  il  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti  militari
dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella  operativa
interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari; 
b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorita' militari degli
altri Stati; 
c)  adotta  le  misure  organizzative  conseguenti  all'adozione  dei
provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3; 
2. Il  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa  dirige,  coordina  e
controlla l'attivita' di polizia militare,  avvalendosi  del  Comando
generale  dell'Arma  dei   carabinieri   per   l'elaborazione   delle
disposizioni di carattere tecnico. 
3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo  di  stato  maggiore
della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico
sono disciplinate nel regolamento.