Art. 26. 
 
(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
   in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli) 
 
  1. L'articolo 152 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 152. - (Segnalazione visiva e illuminazione dei  veicoli).  -
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i
ciclomotori,  motocicli,  tricicli  e  quadricicli,  quali   definiti
rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c),  e
paragrafo 3, lettera b), della direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante  la  marcia
nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione,  i
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa  e  le
luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma  1,
in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono  essere
utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le  luci  di  marcia  diurna.
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli
di interesse storico e collezionistico. 
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38  a
euro 155». 
 
 
          Note all'articolo 26 
            - l'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, Nuovo codice della strada,  come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            Art. 152. -  (Segnalazione  visiva  e  illuminazione  dei
          veicoli). 
            1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei  centri
          abitati   ed   i   ciclomotori,   motocicli,   tricicli   e
          quadricicli, quali definiti  rispettivamente  dall'articolo
          1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera
          b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la  marcia  nei
          centri  abitati,  hanno  l'obbligo  di  usare  le  luci  di
          posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte,  le
          luci della targa e  le  luci  d'ingombro.  Fuori  dei  casi
          indicati  dall'articolo  153,  comma  1,   in   luogo   dei
          dispositivi di cui al  periodo  precedente  possono  essere
          utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci  di  marcia
          diurna. Fanno eccezione all'obbligo  di  uso  dei  predetti
          dispositivi   i   veicoli   di    interesse    storico    e
          collezionistico. 
            2. Chiunque viola le disposizioni del  presente  articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 38 a euro 155.