Art. 26 Disciplina transitoria 1. I soggetti gia' iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' ai sensi degli articoli 128-quinquies e 128-septies. 2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attivita', per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. 3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla costituzione dell'Organismo sono sospese nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria ad eccezione degli agenti di cui al comma 6 dell'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai mediatori e agenti gia' iscritti continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, in materia di agenti in attivita' finanziaria, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, in materia di mediatori, nonche' le relative disposizioni di attuazione. 4. Costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 6. Le societa' di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attivita' di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2011.
Note all'art. 26: - Il testo dell'art. 16, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 16. 1.-8. (abrogati). - 9. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio di attivita' bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attivita' bancaria o finanziaria, e' punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da euro 2.065 a euro 10.329.» - Per il testo degli artt. 128-quater; 128-quinquies, comma 1, lettera c); 128-septies, comma 1, lettera e); del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 (Regolamento emanato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attivita' finanziaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2002, n. 40. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287 (Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attivita' di mediazione creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2000, n. 243 - Il testo del comma 7 dell'art. 37, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), cosi' recita: «7. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attivita' di mero incasso di fondi gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti anche diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che gia' svolgono questa attivita'.».