Articolo 26 (Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 1. All'articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 26 - Si riporta il testo dell'articolo 213 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto: <<Art. 213. Autorizzazioni integrate ambientali. 1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalita' ivi previste: a) le autorizzazioni di cui al presente capo; b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attivita' non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilita' di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V. 2. (abrogato)>>