Art. 26. 
 
                 (Disciplina dei lettori di scambio) 
 
  1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che  prevedono
l'utilizzo reciproco di lettori, le universita' possono  conferire  a
studiosi  stranieri  in  possesso   di   qualificata   e   comprovata
professionalita' incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento  di
attivita' finalizzate alla diffusione della lingua  e  della  cultura
del Paese di origine e alla cooperazione internazionale. 
  2. Gli incarichi di cui al  comma  1  sono  conferiti  con  decreto
rettorale, previa delibera degli organi  accademici  competenti.  Con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definite  le
modalita' per  il  conferimento  degli  incarichi,  ivi  compreso  il
trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1. 
  3. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004,  n.  63,  si
interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia  delle  Comunita'  europee  26  giugno  2001,  nella  causa
C-212/99,  ai  collaboratori  esperti  linguistici,   assunti   dalle
universita' interessate quali lettori di  madrelingua  straniera,  il
trattamento  economico  corrispondente  a  quello   del   ricercatore
confermato a tempo  definito,  in  misura  proporzionata  all'impegno
orario effettivamente assolto, deve  essere  attribuito  con  effetto
dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera
a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della  Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, sino alla data  di  instaurazione  del  nuovo
rapporto   quali   collaboratori   esperti   linguistici,   a   norma
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da
quest'ultima data, a tutela dei  diritti  maturati  nel  rapporto  di
lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno  diritto
a conservare, quale trattamento  retributivo  individuale,  l'importo
corrispondente alla differenza tra  l'ultima  retribuzione  percepita
come lettori di madrelingua straniera, computata  secondo  i  criteri
dettati dal citato decreto-legge  n.  2  del  2004,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 63  del  2004,  e,  ove  inferiore,  la
retribuzione complessiva loro spettante secondo le  previsioni  della
contrattazione collettiva di  comparto  e  decentrata  applicabile  a
norma del decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.  236.  Sono  estinti  i
giudizi in materia, in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
 
 
          Note all'articolo 26 : 
              -  Il  testo  del  comma  1,   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2  (Disposizioni  urgenti
          relative  al  trattamento   economico   dei   collaboratori
          linguistici presso talune  Universita'  ed  in  materia  di
          titoli equipollenti), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2004, n. 63,e' il seguente: 
              «Art. 1 (Ex lettori di madre lingua straniera). - 1. In
          esecuzione  della  sentenza  pronunciata  dalla  Corte   di
          Giustizia delle Comunita' europee in data  26  giugno  2001
          nella causa  C-212/99,  ai  collaboratori  linguistici,  ex
          lettori di madre lingua straniera delle  Universita'  degli
          studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa,  La
          Sapienza  di  Roma  e  de  L'Orientale  di   Napoli,   gia'
          destinatari di contratti stipulati ai  sensi  dell'articolo
          28 del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          1980, n.  382,  abrogato  dall'articolo  4,  comma  5,  del
          decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  21  giugno  1995,  n.  236,  e'
          attribuito, proporzionalmente all'impegno  orario  assolto,
          tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un
          trattamento   economico   corrispondente   a   quello   del
          ricercatore confermato a tempo definito, con effetto  dalla
          data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti
          piu' favorevoli; tale equiparazione  e'  disposta  ai  soli
          fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti
          collaboratori  linguistici,  ex  lettori  di  madre  lingua
          straniera, di qualsiasi funzione docente.» 
              - L'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120
          (Disposizioni   urgenti   per   il   funzionamento    delle
          universita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          giugno 1995, n. 236 e' il seguente: 
              «Art. 4. - 1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1994,  le
          universita' provvedono alle esigenze di apprendimento delle
          lingue e  di  supporto  alle  attivita'  didattiche,  anche
          mediante apposite strutture d'ateneo, istituite  secondo  i
          propri ordinamenti. 
              2. In relazione alle esigenze di cui  al  comma  1,  le
          universita'  possono  assumere,  compatibilmente   con   le
          risorse disponibili nei propri  bilanci,  collaboratori  ed
          esperti linguistici di lingua madre, in possesso di  laurea
          o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni  da
          svolgere, e di  idonea  qualificazione  e  competenza,  con
          contratto di lavoro subordinato di diritto privato a  tempo
          indeterminato ovvero,  per  esigenze  temporanee,  a  tempo
          determinato. Fino alla  stipulazione  del  primo  contratto
          collettivo  l'entita'  della  retribuzione,  il  regime  di
          impegno e  gli  eventuali  obblighi  di  esclusivita'  sono
          stabiliti   dal   consiglio   di   amministrazione    delle
          universita', attraverso la contrattazione decentrata con le
          rappresentanze sindacali rappresentative dei  collaboratori
          ed esperti linguistici. 
              3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le  cui
          modalita' sono disciplinate  dalle  universita'  secondo  i
          rispettivi ordinamenti. Le universita', nel caso in cui  si
          avvalgano della facolta' di stipulare i contratti di cui al
          comma 2, hanno l'obbligo  di  assumere  prioritariamente  i
          titolari dei contratti di cui all'articolo 28  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , in
          servizio nell'anno  accademico  1993-1994,  nonche'  quelli
          cessati   dal   servizio   per   scadenza    del    termine
          dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa
          da inidoneita' o da soppressione del  posto.  Il  personale
          predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva
          i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti. 
              4. Le universita' procedono annualmente, sulla base  di
          criteri predeterminati dagli organi  competenti  secondo  i
          rispettivi  ordinamenti,   alla   verifica   dell'attivita'
          svolta.  La  continuita'  del   rapporto   di   lavoro   e'
          subordinata  al  giudizio  sulla  verifica   dell'attivita'
          svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo
          che la riduzione del  servizio  deliberata  dai  competenti
          organi    accademici    costituisce    per    l'universita'
          giustificato motivo di recesso. 
              5. L'articolo  28  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' abrogato.»