Art. 26 
 
                   (Cumulabilita' degli incentivi) 
 
  1. Gli incentivi di cui all'articolo 24  non  sono  cumulabili  con
altri  incentivi  pubblici  comunque  denominati,  fatte   salve   le
disposizioni di cui ai successivi commi. 
  2. Il diritto agli incentivi di cui all'articolo 24,  comma  3,  e'
cumulabile, nel rispetto delle relative modalita' applicative: 
    a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; 
    b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del
costo dell'investimento, nel caso di impianti  di  potenza  elettrica
fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di
potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per  cento,  nel
caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto
alla lettera c); per  i  soli  impianti  fotovoltaici  realizzati  su
scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il
soggetto responsabile sia la scuola ovvero il  soggetto  proprietario
dell'edificio scolastico, nonche' su strutture  sanitarie  pubbliche,
ovvero su edifici che siano  sedi  amministrative  di  proprieta'  di
regioni, province autonome o enti locali, la soglia di  cumulabilita'
e' stabilita fino al 60 per cento del costo di investimento; 
    c) per i soli impianti di potenza  elettrica  fino  a  1  MW,  di
proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione  con  aziende
agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati  da
biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a  decorrere  dall'entrata
in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non  eccedenti
il 40% del costo dell'investimento; 
    d) per gli impianti di cui all'articolo 24, commi 3 e 4,  con  la
fruizione  della  detassazione   dal   reddito   di   impresa   degli
investimenti in macchinari e apparecchiature; 
    e) per gli impianti cogenerativi e  trigenerativi  alimentati  da
fonte solare ovvero  da  biomasse  e  biogas  derivanti  da  prodotti
agricoli, di allevamento e forestali, ivi  inclusi  i  sottoprodotti,
ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi
degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
oppure di filiere  corte,  cioe'  ottenuti  entro  un  raggio  di  70
chilometri  dall'impianto  che  li  utilizza  per  produrre   energia
elettrica, a decorrere dall'entrata  in  esercizio  commerciale,  con
altri  incentivi  pubblici   non   eccedenti   il   40%   del   costo
dell'investimento. 
  3. Il primo periodo del comma 152 dell'articolo 2  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, non si applica nel  caso  di  fruizione  della
detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in  macchinari
e apparecchiature e di accesso  a  fondi  di  rotazione  e  fondi  di
garanzia. 
 
          Note all'art. 26: 
              -  si  riportano  gli  articoli  9  e  10  del  decreto
          legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante Regolazioni dei
          mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1,  comma  2,
          lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38: 
              "Art. 9. Intesa di filiera. 
              1.  L'intesa  di  filiera  ha  lo  scopo  di   favorire
          l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei  prodotti
          agricoli e agroalimentari, tenendo  conto  degli  interessi
          della filiera e dei consumatori. L'intesa puo' definire: 
              a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza
          della produzione e del mercato; 
              b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione
          dei prodotti sul mercato; 
              c) modelli contrattuali compatibili  con  la  normativa
          comunitaria da utilizzare nella stipula  dei  contratti  di
          coltivazione, allevamento e fornitura; 
              d)  modalita'  di   valorizzazione   e   tutela   delle
          denominazioni di origine, indicazioni geografiche e  marchi
          di qualita'; 
              e) criteri  per  la  valorizzazione  del  legame  delle
          produzioni al territorio di provenienza; 
              f)  azioni  al  fine  di   perseguire   condizioni   di
          equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni
          e ricerche per  l'orientamento  della  produzione  agricola
          alla domanda e alle esigenze dei consumatori; 
              g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. 
              2. L'intesa di filiera  e'  stipulata  nell'ambito  del
          Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20  del  decreto
          legislativo 18 maggio  2001,  n.  228,  tra  gli  organismi
          maggiormente  rappresentativi  a  livello   nazionale   nei
          settori  della  produzione,   della   trasformazione,   del
          commercio e della distribuzione  dei  prodotti  agricoli  e
          agroalimentari,  presenti  o  rappresentati  nel  Consiglio
          nazionale dell'economia  e  del  lavoro.  A  tale  fine,  i
          predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera  a
          livello nazionale  per  il  settore  di  appartenenza.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, sono definite  le  modalita'  per  la
          stipula  delle  intese  di  filiera,  nonche'   quelle   di
          costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera. 
              3. Le intese possono, inoltre, essere  stipulate  dalle
          Organizzazioni  interprofessionali  riconosciute  ai  sensi
          all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998,  n.
          173. 
              4. Le intese non possono comportare  restrizioni  della
          concorrenza ad eccezione di quelli  che  risultino  da  una
          programmazione previsionale e coordinata  della  produzione
          in funzione degli sbocchi di mercato o da un  programma  di
          miglioramento della qualita'  che  abbia  come  conseguenza
          diretta una limitazione del volume di offerta. 
              5.  Le  intese  sono  comunicate  al  Ministero   delle
          politiche agricole e  forestali  entro  i  quindici  giorni
          dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita'
          con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di  cui
          al comma 4 sono approvate con decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole e forestali." 
              "Art. 10. Contratti quadro. 
              1. Nell'ambito delle finalita' di cui  all'articolo  33
          del Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea  e  nei
          limiti di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  regolamento
          (CEE) n. 26/1962  del  4  aprile  1962,  del  Consiglio,  e
          successive modificazioni, i soggetti economici  di  cui  al
          capo I possono  sottoscrivere  contratti  quadro  aventi  i
          seguenti obiettivi: 
              a)  sviluppare  gli  sbocchi  commerciali  sui  mercati
          interno ed estero, e orientare la produzione  agricola  per
          farla corrispondere, sul piano quantitativo e  qualitativo,
          alla  domanda,  al  fine  di   perseguire   condizioni   di
          equilibrio e stabilita' del mercato; 
              b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 
              c) migliorare la qualita' dei prodotti con  particolare
          riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali  e
          alla tutela dell'ambiente; 
              d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare  le
          altre finalita' perseguite dall'articolo  33  del  Trattato
          sulla Comunita' europea; 
              e) prevedere i criteri di adattamento della  produzione
          all'evoluzione del mercato. 
              2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e
          forestali possono essere  definite,  per  singole  filiere,
          modalita' di stipula dei contratti quadro  in  mancanza  di
          intesa di filiera,  che  prevedano  una  rappresentativita'
          specifica,  determinata  in  percentuale   al   volume   di
          produzione  commercializzata,   da   parte   dei   soggetti
          economici di cui al capo I."