Art. 26 
 
Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente
      davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello. 
 
  1.  Nei  procedimenti  civili  pendenti  davanti  alla   Corte   di
cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce  pubblicate
prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,  n.
69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da  oltre  due
anni prima della data di entrata in vigore della presente  legge,  la
cancelleria avvisa  le  parti  costituite  dell'onere  di  presentare
istanza di trattazione del  procedimento,  con  l'avvertimento  delle
conseguenze di cui al comma 2. 
  2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle  parti,
con  istanza  sottoscritta   personalmente   dalla   parte   che   ha
sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse  alla
loro trattazione entro  il  termine  perentorio  di  sei  mesi  dalla
ricezione dell'avviso di cui al comma 1. 
  3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del  collegio  dichiara
l'estinzione con decreto.