Art. 26 
 
 
Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi  e
dei rifiuti da  imballaggio  e  per  l'incremento  della  raccolta  e
                      recupero degli imballaggi 
 
  1. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 221, 
      1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio››; 
      2) al comma 5, 
        2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base  dei››,  sono
sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i›› 
        2.2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  ‹‹  Alle
domande disciplinate dal  presente  comma  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'   private
sottoposte alla disciplina degli articoli  19  e  20  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni,
le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi  del
presente articolo, le attivita' di cui al comma 3  lettere  a)  e  c)
possono essere intraprese decorsi novanta giorni  dallo  scadere  del
termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come  indicato
nella presente norma. ›› 
      3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le  parole‹‹  comma  3,
lettera h) ››, sono inserite le  seguenti:  ‹‹  in  proporzione  alla
quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati  a  riciclo,
quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti  percentuali  rispetto
agli obiettivi di cui all'art. 220›› 
    b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso 
    c) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le  somme  dovute
al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»