Art. 26.
    (Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

   1.  Il  comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
   "11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
di  cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
30  dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 e'
mantenuto  allo  stesso  livello per l'anno 2002, e' incrementato del
tasso  di  inflazione  programmato a decorrere dall'anno 2003 con una
utilizzazione  nell'ambito  della  revisione  dei trasferimenti degli
enti  locali  ed  e' finalizzato all'attribuzione di contributi sulle
rate  di  ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le
restanti  risorse  disponibili  sono destinate per il 50 per cento ad
incremento  del  fondo  ordinario e per il restante 50 per cento sono
distribuite  secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo
31,  comma  11,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448.  Ai fini
dell'applicazione  dell'articolo  9, comma 3, del decreto legislativo
30   giugno   1997,   n.   244,  recante  riordino  del  sistema  dei
trasferimenti   agli  enti  locali,  nel  calcolo  delle  risorse  e'
considerato  il  fondo  perequativo  degli  squilibri  di  fiscalita'
locale".
 
             Note all'art. 26:
                 -  Si  riporta il testo integrale dell'art. 53 della
          legge  23 dicembre  2000,  n. 388 (per l'argomento v. nelle
          note all'art. 24), come modificato dalla presente legge:
                 "Art.  53  (Regole  di  bilancio  per le regioni, le
          province  e  i  comuni).  -  1.  Ai fini del concorso delle
          autonomie  regionali  e  locali  al rispetto degli obblighi
          comunitari    della    Repubblica    e   alla   conseguente
          realizzazione  degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo
          quanto  disposto dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1999,
          n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
                   a)  per  l'anno  2001  il  disavanzo, computato ai
          sensi  del  comma 1  dell'art.  28  della legge 23 dicembre
          1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere
          superiore  a  quello  del  1999,  al  netto delle spese per
          interessi  passivi  e di quelle per l'assistenza sanitaria,
          aumentato  del  3  per  cento.  In  sede  di formazione del
          bilancio  per  il  2001, le regioni, le province e i comuni
          dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione
          del  bilancio  di  previsione, i prospetti dimostrativi del
          computo  del  disavanzo  per  gli  anni  1999  e 2001; tali
          prospetti  dovranno riguardare sia i dati di competenza che
          i  dati  di  cassa.  I  dati di competenza per il 1999 sono
          ricavati  dal  bilancio  di  previsione iniziale; i dati di
          cassa  dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base
          dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001
          dovranno  essere  effettuate  previsioni  di cassa solo sui
          grandi aggregati di bilancio;
                   b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'art. 28
          della   legge   23 dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
          modificazioni,  e' calcolato anche al netto delle entrate e
          delle spese relative all'assistenza sanitaria;
                   c) il   confronto   tra  il  1999  e  il  2001  e'
          effettuato  escludendo  dal computo spese ed entrate per le
          quali    siano   intervenute   modifiche   legislative   di
          trasferimento  o  attribuzione di nuove funzioni o di nuove
          entrate proprie.
                 2.  I presidenti delle giunte regionali garantiscono
          il  rispetto  dei vincoli derivanti dal patto di stabilita'
          interno    per   il   sistema   regionale   e   riferiscono
          collegialmente   ogni  tre  mesi,  in  sede  di  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di
          spese,   entrate   e   saldi   di   bilancio.  In  caso  di
          peggioramento  dei saldi rispetto ai valori programmati, le
          regioni  interessate  informano  tempestivamente il Governo
          sulle  misure  individuate  per  il  rispetto del vincolo e
          adottano i provvedimenti conseguenti.
                 3.  Attraverso le loro associazioni, gli enti locali
          riferiscono   ogni   tre   mesi   in   sede  di  Conferenza
          Stato-citta'  e  autonomie locali, sull'andamento di spese,
          entrate  e saldi di bilancio delle province, dei comuni con
          popolazione  superiore  a  60.000 abitanti e di un campione
          rappresentativo dei restanti comuni.
                 4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano  ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a 5.000
          abitanti.
                 5.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e le province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   concorrono   al
          raggiungimento  degli  obiettivi di finanza pubblica per il
          triennio 2001-2003 con le modalita' stabilite dall'art. 48,
          comma  2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449.
                 6.   Il   comma   2-bis  dell'art.  28  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448, e successive modificazioni, si
          applica  anche  per l'anno 2001. Alla lettera g) del citato
          comma  2-bis la parola: "2001 e' sostituita dalla seguente:
          "2002  . All'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge
          27 ottobre  1995,  n.  444,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  20 dicembre  1995,  n.  539,  il numero 4) e'
          sostituito dai seguenti: (Omissis).
                 7.  Al  comma 1 dell'art. 30 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488,  sono  soppresse le parole "l'importo cosi'
          risultante rimane costante nei tre anni successivi .
                 8.  Al  comma  6,  primo periodo, dell'art. 30 della
          legge   23 dicembre  1999,  n.  488,  le  parole:  "Qualora
          l'obiettivo  di  cui  al  comma  1  venga  complessivamente
          conseguito,   per   l'anno  2000  e'  concessa,  a  partire
          dall'anno  successivo,  una riduzione sono sostituite dalle
          seguenti:  "Qualora  nell'anno  2000  l'obiettivo di cui al
          comma  1  venga  distintamente  raggiunto  per il complesso
          delle  regioni,  il complesso delle province e il complesso
          dei comuni, ai singoli enti e' concessa a partire dall'anno
          2001 una riduzione .
                 9.  I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni
          singolo   ente   locale   sono  determinati  in  base  alle
          disposizioni  recate  dall'art.  30,  comma  9, della legge
          23 dicembre  1999,  n. 488, ed alle successive disposizioni
          in   materia.   L'incremento   delle   risorse,   derivante
          dall'applicazione  del  tasso programmato di inflazione per
          l'anno  2001  alla  base  di calcolo definita dall'art. 49,
          comma   6,   della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e'
          distribuito  secondo  i  criteri  e  le  finalita'  di  cui
          all'art.  31,  comma  11,  della legge 23 dicembre 1998, n.
          448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997,
          n. 244, e' rinviata al 1º gennaio 2002.
                 10.  A  decorrere  dall'anno  2001,  i trasferimenti
          erariali  agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati
          di  lire  500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni
          destinate  alle  province,  lire 420.000 milioni ai comuni,
          lire  20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunita'
          montane  per  l'esercizio  associato  delle funzioni e lire
          30.000   milioni   alle   comunita'   montane.   I maggiori
          trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli
          comuni  sono  attribuiti  in  proporzione all'ammontare dei
          trasferimenti  a  ciascuno  attribuiti  per  l'anno  2000 a
          titolo  di  fondo  ordinario,  fondo  consolidato  e  fondo
          perequativo,    Per   le   comunita'   montane   i maggiori
          trasferimenti   sono   prioritariamente   attribuiti   alle
          comunita' montane per le quali sono intervenute dal 1997 al
          1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con
          territorio  montano,  in  misura  pari  a  lire  20.000 per
          ciascun   nuovo  residente  nel  territorio  montano  della
          comunita'.  I  restanti  contributi erariali spettanti alle
          comunita'  montane  sono  attribuiti  in  proporzione  alla
          popolazione residente nei territori montani.
                 11.  Il  fondo  per  lo  sviluppo degli investimenti
          degli  enti locali di cui all'art. 28, comma 1, lettera c),
          del   decreto   legislativo   30 dicembre   1992,  n.  504,
          risultante  a  consuntivo per l'anno 2001 e' mantenuto allo
          stesso  livello  per l'anno 2002, e' incrementato del tasso
          di  inflazione  programmato  a decorrere dall'anno 2003 con
          una   utilizzazione   nell'ambito   della   revisione   dei
          trasferimenti   degli   enti   locali,  ed  e'  finalizzato
          all'attribuzione  di  contributi sulle rate di ammortamento
          dei  mutui  ancora  in  essere. Per l'anno 2002 le restanti
          risorse  disponibili  sono destinate per il 50 per cento ad
          incremento  del  fondo  ordinario  e per il restante 50 per
          cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalita'
          di cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del
          decreto   legislativo   30 giugno  1997,  n.  244,  recante
          riordino  del  sistema  dei trasferimenti agli enti locali,
          nel   calcolo   delle   risorse  e'  considerato  il  fondo
          perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.
                 12.  A  titolo di riconoscimento di somme dovute per
          gli  esercizi  precedenti, il contributo di cui all'art. 3,
          comma  9,  secondo  periodo,  del  decreto-legge 27 ottobre
          1995,  n.  444,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          20 dicembre  1995,  n.  539  e' attribuito dallo Stato alle
          province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori
          lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni
          per  l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi
          in  precedenza  attribuiti  e da liquidare in misura uguale
          negli esercizi 2001 e 2002.
                 13.  A  titolo di riconoscimento di somme dovute per
          gli  esercizi  precedenti,  e'  riconosciuto  ai comuni che
          hanno  dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il
          31 dicembre  1993  ed  hanno  ottenuto entro il 31 dicembre
          1996  l'approvazione,  da parte del Ministero dell'interno,
          dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato,  un
          contributo   a   fronte   degli   oneri  sostenuti  per  il
          trattamento  economico  di  base  annuo  lordo spettante al
          personale  posto  in  mobilita'. Il contributo spetta a far
          data  dalla  messa in disponibilita' del predetto personale
          sino  al  trasferimento  presso  altro  ente o all'avvenuto
          riassorbimento  nella  propria  pianta  organica  ai  sensi
          dell'art.  1,  comma  46,  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,   e   comunque  non  oltre  il  31 dicembre  1999.  Il
          contributo non spetta per la parte di oneri gia' rimborsati
          ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno
          1995,  n.  224,  3 agosto  1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n.
          414,  4 dicembre  1995,  n.  514,  31 gennaio  1996, n. 38,
          4 aprile  1996, n. 188, giugno 1996. n. 309, 5 agosto 1996,
          n.  409,  e  20 settembre  1996,  n.  492.  I comuni devono
          attestare  gli  oneri  sostenuti  per il personale posto in
          mobilita'   mediante   apposita   certificazione   la   cui
          definizione,   modalita'   e   termini   per  l'invio  sono
          determinati  con  decreto  del  Ministero  dell'interno, da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge.  Ai  fini  del  presente  comma  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire 86.000 milioni. In caso di
          insufficienza   dello   stanziamento   il   contributo   e'
          attribuito  in misura direttamente proporzionale agli oneri
          sostenuti.
                 14.  A  titolo di riconoscimento di somme dovute per
          gli  esercizi  precedenti,  lo Stato eroga un contributo ai
          comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori
          entrate  derivanti  dal gettito dell'imposta comunale sugli
          immobili   a   seguito   dell'attribuzione   della  rendita
          catastale   ai   fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale  D.  Il  contributo  statale  e' commisurato alla
          differenza   tra   il   gettito,   derivante  dai  predetti
          fabbricati,  dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno
          1993  con  l'aliquota  del 4 per mille e quello riscosso in
          ciascuno  degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato
          con  l'aliquota  del  4  per  mille.  Il  contributo  e' da
          intendere   al   netto  del  contributo  minimo  garantito,
          previsto  dall'art.  36,  comma  1, lettera b), del decreto
          legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento
          dei  servizi  indispensabili  per  le materie di competenza
          statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per
          ciascuno  degli anni 1998, 1999 e 2000. E' inoltre detratto
          il  contributo erogato ai sensi dell'art. 31 comma 3, della
          legge  23 dicembre  1998,  n. 448, nei confronti degli enti
          che ne hanno usufruito. A tale fine e' autorizzata la spesa
          di  lire 42.007  milioni.  In  caso  di insufficienza dello
          stanziamento   il   contributo   e'  attribuito  in  misura
          direttamente   proporzionale   alla   perdita  del  gettito
          dell'imposta  comunale  sugli  immobili  subita  da ciascun
          comune  al  netto  del  contributo  minimo  garantito.  Per
          l'attribuzione  del contributo i comuni interessati inviano
          entro  il  termine  perentorio  del  31 marzo 2001 apposita
          certificazione  il  cui modello e le cui modalita' di invio
          sono  definiti  con  decreto del Ministero dell'interno, da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge.
                 15.   A  titolo  di  riconoscimento  del  contributo
          spettante  alle  unioni  di comuni, ai comuni risultanti da
          procedure  di  fusione  ed alle comunita' montane svolgenti
          esercizio  associato  di  funzioni  comunali, e' attribuito
          agli  enti  interessati,  per  gli  anni  1999  e  2000, un
          contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire
          secondo  i  criteri di cui all'art. 6, comma 8, della legge
          3 agosto 1999, n. 265.
                 16.  Il  termine  per  deliberare  le  aliquote e le
          tariffe    dei    tributi   locali,   compresa   l'aliquota
          dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  di  cui  all'art. 1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          recante  istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF,
          e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi
          pubblici   locali,  nonche'  per  approvare  i  regolamenti
          relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro
          la  data  fissata da norme statali per la deliberazione del
          bilancio  di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche
          se   approvati  successivamente  all'inizio  dell'esercizio
          purche'  entro  il  termine di cui sopra, hanno effetto dal
          1º gennaio dell'anno di riferimento.
                 17.  In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma
          3-bis,  del  decreto  legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
          introdotto  dall'art.  3  della  legge 28 dicembre 1995, n.
          549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione
          del  costo  di  esercizio  della nettezza urbana gestito in
          regime   di  privativa  comunale,  i  comuni  possono,  con
          apposito  provvedimento  consiliare,  considerare  l'intero
          costo  dello  spazzamento  dei rifiuti solidi urbani di cui
          all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
                 18.  I  comuni possono prorogare fino al 31 dicembre
          2001, a condizioni piu' vantaggiose per l'ente da stabilire
          tra  le  parti,  i  contratti di gestione gia' stipulati ai
          sensi  degli  articoli  25  e  52  del  decreto legislativo
          15 novembre  1993,  n.  507,  relativi  all'affidamento  in
          concessione  del  servizio  di  accertamento e riscossione,
          rispettivamente,  dell'imposta comunale sulla pubblicita' e
          della  tassa  per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
          aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
                 19.  Per  l'anno  2001  ai  comuni  con  popolazione
          inferiore  a  tremila  abitanti e' concesso un contributo a
          carico  dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per
          ciascun  ente  e  per  un  importo  complessivo di lire 167
          miliardi,   per   le   medesime  finalita'  dei  contributi
          attribuiti  a  valere sul fondo nazionale ordinario per gli
          investimenti.
                 20. (Omissis).
                 21.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 61,
          comma  1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          e  successive  modificazioni, l'ammontare delle riscossioni
          per  l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
          veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle
          regioni  a  statuto  ordinario  e'  determinato  aumentando
          l'importo  risultante  dai dati del Ministero delle finanze
          di  una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente
          calcolata  per  tenere  conto  degli  importi risultati non
          incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999;
          tale  importo  viene  ripartito  tra ciascuna provincia, ai
          fini  dell'attuazione  del  predetto  art. 61, comma 1, del
          decreto  legislativo  n.  446 del 1997, in proporzione agli
          incassi  risultanti al Ministero delle finanze per il primo
          bimestre  dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale
          monitoraggio  delle  riscossioni  le  province trasmettono,
          entro  il  28 febbraio  2001, al Ministero dell'interno una
          certificazione   firmata   dal   Presidente   della  Giunta
          attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e
          2000.
                 22.  Con  riferimento all'assegnazione alle province
          del  gettito  di  imposta  sull'assicurazione  obbligatoria
          contro    la   responsabilita'   civile   derivante   dalla
          circolazione  dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i
          concessionari  della  riscossione provvedono mensilmente ad
          inviare  alle  autorita'  competenti  i  relativi  allegati
          esplicativi.
                 23.  Gli  enti  locali  con  popolazione inferiore a
          tremila  abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97,
          comma   4,   lettera   d),  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  che  riscontrino e
          dimostrino   la   mancanza   non   rimediabile   di  figure
          professionali  idonee  nell'ambito dei dipendenti, anche al
          fine  di  operare  un  contenimento  della  spesa,  possono
          adottare   disposizioni   regolamentari  organizzative,  se
          necessario  anche  in  deroga a quanto disposto all'art. 3,
          commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          attribuendo   ai   componenti   dell'organo   esecutivo  la
          responsabilita'  degli uffici e dei servizi ed il potere di
          adottare  atti  anche  di  natura  tecnica  gestionale.  Il
          contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno,
          con  apposita  deliberazione,  in  sede di approvazione del
          bilancio".
                 - Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, lettera
          c),  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (per
          l'argomento v. nelle note all'art. 24):
                 "Art.  28. - 1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al
          finanziamento    dei    bilanci    delle    amministrazioni
          provinciali,  dei  comuni  e  delle  comuni  montane  con i
          seguenti fondi:
                   a)-b) (omissis);
                   c) fondo  per lo sviluppo degli investimenti delle
          amministrazioni  provinciali,  dei comuni e delle comunita'
          montane  pari,  per  l'anno 1993, ai contributi dello Stato
          concessi  per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il
          31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992
          e  negli  anni  precedenti  ma  non utilizzati, valutati in
          complessive lire 11.725.914 milioni".
                 -  Si riporta il testo dell'art. 31, comma 11, della
          legge  23 dicembre  1998,  n. 448 (per l'argomento v. nelle
          note all'art. 24):
                 "11.  I  trasferimenti  per  il 1999 di ogni singolo
          ente  locale  restano  determinati  nella  medesima  misura
          stabilita  per  il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui
          all'art.  1,  comma  164,  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  e  all'art.  49,  comma 1, lettere a), b) e c), della
          legge  27 dicembre  1997, n. 449. In attesa dell'entrata in
          vigore  delle  misure  di  riequilibrio  di  cui al decreto
          legislativo   30 giugno  1997,  n.  244,  la  distribuzione
          dell'incremento  di  risorse  pari  al  tasso di inflazione
          programmato  per  il  1999  avviene  con  i  criteri  e  le
          finalita'  di  cui  all'art. 49, comma 1, lettera a), della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 9, comma 3, del
          decreto  legislativo  30 giugno  1997, n. 244 (Riordino del
          sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali):
                 "3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i
          trasferimenti  erariali  sono  corrisposti agli enti locali
          nella  misura  stabilita  dalla  legislazione  vigente.  Le
          eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le
          cui  risorse  risultino  al di sotto della media pro-capite
          della   fascia   demografica   di  appartenenza  in  misura
          proporzionale  allo  scarto  rispetto  alla  media  stessa,
          considerando  le  risorse  quali  costituite dai contributi
          ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I,
          al  4  per  mille  a  suo  tempo detratta e per le province
          dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta".