Art. 26. 
 
  Nelle   opere   indicate   nell'art.   10,   nonche'   in    quelle
drammatico-musicali, coreografiche  e  pantomimiche,  la  durata  dei
diritti utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o
dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore  per
ultimo. 
 
  Nelle opere collettive  la  durata  dei  diritti  di  utilizzazione
economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita  di
ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
come un  tutto  e'  di  cinquanta  anni  dalla  prima  pubblicazione,
qualunque  sia  la  forma  nella  quale  la  pubblicazione  e'  stata
effettuata, salve le disposizioni dell'art.  30  per  le  riviste,  i
giornali e le altre opere periodiche.