Art. 26. 
 
  I profitti derivati  dalla  partecipazione  o  adesione  al  regime
fascista sono avocati allo  Stato,  indipendentemente  dall'esercizio
dell'azione penale per i fatti costituenti reato. 
 
  Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922,  da
chi ha  rivestito  cariche  pubbliche  o  comunque  svolta  attivita'
politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno  che
gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno  avuto  lecita
provenienza. Cio' vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere
alla stessa persona. 
 
  Si  presumono  altresi'   profitti   di   regime   gli   incrementi
patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e  del  coniuge  e  di
chi, anche non iscritto  al  partito  fascista,  aveva  relazioni  di
associazione o cointeressenza  con  le  persone  indicate  nel  primo
comma. 
 
  Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si  ha  riguardo
anche  ai  beni  in  qualunque  modo  acquistati  o,  posseduti   per
interposte persone.